Arriva la firma sul decreto attuativo che rende operativo l’alcolock, il dispositivo elettronico pensato per impedire l’avvio del motore di un veicolo nel caso in cui il conducente abbia un tasso alcolemico superiore a zero. Si tratta di una misura prevista dalla riforma del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024.
Il nuovo decreto è il tassello normativo che definisce le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione, l’omologazione e le condizioni di utilizzo di questo sistema elettronico. Secondo le intenzioni del legislatore, lo scopo non è punire ma prevenire la recidiva nei casi di guida in stato di ebbrezza.
Chi dovrà installarlo e come funziona il dispositivo
La filosofia che ha ispirato l’introduzione dell’alcolock è rendere impossibile l’uso dell’auto a chi, pur avendo già violato la normativa sull’alcol alla guida, non sia in grado di dimostrare sobrietà al momento dell’accensione del veicolo.
L’obbligo di installazione ricade infatti su chi sia stato condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, soglia che comporta già, in base alla normativa vigente, sanzioni penali e sospensione della patente. Per tornare a guidare i conducenti dovranno montare l’alcolock sul proprio veicolo e, ogni volta che vorranno mettersi alla guida, dovranno soffiare in un sensore.
Solo in presenza di un risultato pari a zero grammi per litro è consentita l’accensione del motore. In caso contrario, il sistema negherà l’avvio. Siamo dunque davanti a uno strumento di controllo personalizzato e destinato ai guidatori che hanno già mostrato comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri utenti della strada.
Quando si può disattivare l’alcolock
Una questione aperta era relativa alla possibile disattivazione manuale o all’aggiramento in qualche modo dell’alcolock. In linea generale la risposta è negativa: il principio stesso su cui si basa il dispositivo è di impedire l’accensione del veicolo in caso di presenza di alcol nel respiro del conducente e qualsiasi forma di disattivazione ne comprometterebbe la funzione.
Ci sono però alcune situazioni che meritano attenzione. In casi estremi, come scenari di pericolo o di emergenza, alcuni modelli possono consentire un bypass temporaneo del sistema. Questa opzione è tracciata e registrata dalla centralina del dispositivo e richiede una riattivazione effettuata da un tecnico autorizzato, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una funzione accessibile all’utente.
Un’altra possibile elusione, più che tecnica, è di natura comportamentale: chi non è solo in auto potrebbe, in teoria, chiedere a un passeggero sobrio di soffiare nel sensore al posto proprio. Il sistema, in quel caso, registrerebbe un valore conforme e permetterebbe l’avvio del motore. Ma si tratta di una violazione della finalità del dispositivo, eticamente e legalmente discutibile, che non sfugge del tutto al controllo. Alcuni dispositivi sono progettati per rilevare anche parametri biometrici o per richiedere test ripetuti durante la guida, proprio per impedire questi stratagemmi.
Requisiti tecnici e omologazioni, cosa prevede il decreto
Dal punto di vista tecnico, il decreto stabilisce gli standard da seguire. Ogni alcolock deve essere conforme alla norma europea EN 50436, che regola il funzionamento degli etilometri. Il dispositivo deve essere omologato secondo il regolamento 10 UNECE che garantisce la compatibilità elettromagnetica con i sistemi del veicolo e assicura l’assenza di interferenze.
Sul dispositivo devono essere visibili il marchio del produttore, il tipo, il numero di serie, la versione del software installato, la data di validità della taratura e il marchio CE, a conferma del superamento delle procedure di conformità europee. Ogni produttore è tenuto a fornire con l’apparecchio i documenti relativi alle istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione, nonché l’elenco completo dei modelli di veicoli compatibili e non compatibili con il dispositivo. L’elenco deve essere trasmesso alla Motorizzazione Civile che lo rende pubblico sul Portale dell’automobilista.
Prima di essere immesso sul mercato, ogni dispositivo deve superare un test tecnico condotto da un laboratorio indipendente accreditato, in conformità con la norma EN 50436-1. Il laboratorio certifica la corretta taratura del sensore e la sua affidabilità nel tempo. A seguito della verifica viene rilasciato un certificato di taratura per accompagnare il dispositivo e rimanere a bordo del veicolo, da esibire in caso di controlli da parte delle forze di polizia. Il certificato contiene anche la data di scadenza della taratura, oltre la quale il dispositivo dovrà essere nuovamente calibrato da un centro specializzato e autorizzato.
Installazione, officine autorizzate e responsabilità dell’utente
L’installazione del dispositivo può essere effettuata sia su veicoli già predisposti per l’accoglienza dell’alcolock ovvero quelli dotati di una interfaccia elettronica, sia su mezzi non predisposti, purché tecnicamente compatibili e segnalati come tali dal costruttore del sistema. Ricordiamo che è già in vigore l’obbligo di predisposizione per tutte le auto di nuova omologazione.
L’installazione deve essere effettuata da un’officina autorizzata dal produttore secondo le istruzioni contenute nella documentazione tecnica. Una volta montato, l’alcolock deve essere sigillato con un sistema autodistruttivo per evidenziare qualsiasi tentativo di manomissione. L’intervento di montaggio e smontaggio non richiede il collaudo alla Motorizzazione civile poiché non classificato tra le operazioni soggette a visita e prova, ma comunque soggetto a precisi obblighi documentali.
Una volta conclusa l’installazione, l’operatore rilascia al proprietario dell’auto una dichiarazione che attesta l’avvenuto montaggio e un certificato di taratura aggiornato, entrambi da conservare in originale nel veicolo. A questi si aggiungono le istruzioni per l’utilizzo quotidiano e per la gestione dei dati raccolti poiché il dispositivo è in grado di memorizzare tutte le rilevazioni effettuate e se necessario di trasmetterle agli organi competenti.
Il confronto con gli altri Paesi europei
Il valore limite di alcolemia oltre il quale scatta il blocco varia da un Paese all’altro in quanto non esiste un’uniformità normativa a livello europeo o internazionale. Nel Regno Unito, ad esempio, la soglia consentita per i conducenti ordinari raggiunge gli 0,8 g/l, un valore maggiore rispetto ad altri Stati dell’Unione Europea. L’Italia adotta un limite più restrittivo fissato a 0,5 g/l, che scende a zero assoluto per alcune categorie di automobilisti. Per i neopatentati e per i conducenti professionisti, non è ammessa alcuna tolleranza.
Alcuni Stati adottano già da tempo la tolleranza zero, tra cui l’Estonia, la Romania, l’Ungheria e la Slovacchia, mentre altri si attestano su soglie intermedie, come la Germania, la Francia e il Portogallo, dove il limite è in genere fissato a 0,5 grammi per litro. Ci sono anche Paesi come la Svezia, la Norvegia e la Polonia che hanno optato per soglie ridotte (tra 0,2 e 0,3 g/l). In contesti ancora più stringenti, come la Repubblica Ceca o l’Ucraina, qualsiasi traccia di alcol può comportare l’impossibilità di guidare.