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Rifiuto dell’alcol test, cosa si rischia davvero e perché è peggio del test positivo

Nel lessico della sicurezza stradale, poche scelte hanno un impatto più immediato del rifiuto dell’alcol test. Per la legge italiana, chi nega l’etilometro viene trattato come se avesse un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l cioè nella fascia più alta e più severa prevista dal Codice della Strada.

Questo è il primo motivo per cui, sul piano sanzionatorio la risposta è netta: il rifiuto fa scattare le pene massime del reato, con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, confisca del veicolo se di proprietà del conducente e, in caso di recidiva nel biennio, revoca. Punto di riferimento normativo è l’articolo 186 del Codice della Strada.

Il quadro normativo aggiornato, cosa prevede il Codice della Strada

La disciplina della guida in stato di ebbrezza distingue tre soglie, ma attribuisce al rifiuto il trattamento della soglia più alta.

Nella fascia oltre 1,5 g/l la legge prevede ammenda tra 1.500 e 6.000 euro, arresto tra 6 e 12 mesi, sospensione della patente tra 1 e 2 anni e confisca; nelle fasce inferiori le pene sono più contenute: tra 0,8 e 1,5 g/l scatta un’ammenda 800–3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione del documento di guida tra 6 e 12 mesi, mentre tra 0,5 e 0,8 g/l resta un illecito amministrativo con multa e sospensione più brevi. In ogni caso, la violazione comporta decurtazione di 10 punti dalla patente.

Il rifiuto dell’alcol test, ai sensi del comma 7, rinvia direttamente alle pene stabilite per quelle della fascia oltre 1,5 g/l, con la decurtazione e l’eventuale revoca se ricorre la recidiva nel biennio.

Perché rifiutare è spesso più dannoso di un positivo moderato

L’idea che negarsi all’etilometro salvi dalle conseguenze è fuorviante. Se il test avesse restituito un valore tra 0,5 e 0,8 g/l, le sanzioni sarebbero amministrative e temporaneamente meno afflittive; tra 0,8 e 1,5 g/l la risposta penale esiste ma resta comunque inferiore alla fascia massima.

Il rifiuto colloca invece il conducente in automatico nella fascia oltre 1,5 g/l, con confisca potenziale e revoca in caso di recidiva. In pratica, nella maggioranza degli scenari reali, il rifiuto dell’alcol test si traduce in un peggioramento certo del quadro sanzionatorio rispetto a molti positivi moderati.

Il Codice della Strada introduce aggravanti che fanno lievitare le conseguenze. Se il fatto avviene tra le 22 e le 7 l’ammenda aumenta da un terzo alla metà. Se si provoca un incidente le sanzioni raddoppiano e scatta il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a terzi estranei.

Se accertato un tasso maggiore di 1,5 g/l in caso di incidente, la revoca della patente è regola. La recidiva nel biennio comporta sempre la revoca.

Lavori di pubblica utilità, confisca e punti patente

Per alcuni casi l’articolo 186 consente la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ma la strada si restringe in presenza di incidente o aggravanti. La confisca del veicolo è sempre disposta in caso di condanna nelle ipotesi più gravi, salvo che il mezzo appartenga a terzi estranei, mentre la decurtazione standard è di 10 punti; la recidiva nel biennio conduce alla revoca.

Se il giudice li concede e il conducente li porta a termine, il reato si estingue, la sospensione può essere dimezzata e la confisca evitata. Non è però un automatismo: è una valutazione discrezionale e in caso di incidente spesso l’accesso è precluso. C’è poi la messa alla prova che, se conclusa positivamente, estingue il reato ma non cancella le sanzioni amministrative sulla patente. Anche in questo caso il rifiuto dell’alcol test proietta nella fascia massima.

Neopatentati e professionisti, tolleranza zero

Per neopatentati e professionisti del trasporto vige la regola della tolleranza zero: il limite è 0,0 g/l e l’articolo 186-bis prevede un regime più severo che si somma alla disciplina generale. In caso di rifiuto dell’alcol test, anche questi conducenti ricadono nella logica dell’articolo 186 con gli effetti della fascia oltre 1,5 g/l .

Dal 25 novembre 2024 la legge 177 ha riformato l’articolo 187: per la guida dopo assunzione di stupefacenti non è più necessario dimostrare l’alterazione psico-fisica, ma basta il nesso con l’assunzione. Anche qui il rifiuto dell’accertamento comporta l’applicazione delle pene più gravi previste dalla norma, con sospensione lunga e arresto. L’evoluzione normativa è stata recepita nella circolare interministeriale dell’11 aprile 2025, che uniforma le procedure tossicologico-forensi per alcol e droghe, riducendo margini di contenzioso su modalità e catena di custodia. In buona sostanza, tanto per l’articolo 186 quanto per l’articolo 187, negarsi ai test espone alle sanzioni massime.

Come si svolge oggi l’accertamento: dalla strada al laboratorio

La catena di controllo è strutturata e lascia meno spazio a contestazioni. Gli operatori partono da una valutazione sintomatica e se necessario impiegano precursori; quando possibile passano all’etilometro omologato. Se sul posto non è disponibile, il conducente può essere accompagnato al più vicino ufficio o comando per completare la prova. In scenari particolari, soprattutto con incidenti e necessità sanitarie, si ricorre agli accertamenti clinici o al fluido orale secondo standard tossicologico–forensi uniformati

La circolare dell’11 aprile 2025 chiarisce ruoli di forze di polizia e sanitari, tempi, modulistica e filiera di conservazione. Il rifiuto in una qualsiasi di queste fasi, nei casi tipizzati dalla norma, attiva il regime sanzionatorio massimo con tutte le conseguenze su libertà personale, patrimonio e patente.

Eccezioni e impossibilità oggettiva, cosa ha detto la Cassazione

Il quadro non è privo di sfumature. La giurisprudenza ha chiarito che non integra il reato di rifiuto chi non riesce a completare l’alcol test per impossibilità oggettiva documentata (per esempio, affezioni delle vie respiratorie), e che il prelievo ematico può essere legittimamente rifiutato quando il conducente non necessita di cure e non ricorrono i presupposti del comma 5 dell’articolo 186 del Codice della Strada.

In altre pronunce, però, la Suprema Corte ha affermato che il rifiuto elusivo – come interrompere ripetutamente il soffio dopo essere stati edotti sulle modalità – integra comunque il reato. Il messaggio è semplice: ci sono eccezioni circoscritte e da provare; nella pratica quotidiana, un rifiuto non motivato o strumentale resta penalmente rilevante e conduce alle pene della fascia massima.

La giurisprudenza ha poi ribadito che il conducente ha diritto all’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma non sempre gli operanti hanno l’obbligo di attendere il suo arrivo, soprattutto negli accertamenti urgenti.

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