Il fermo amministrativo e il cosiddetto fermo fiscale sono due strumenti che vivono nel territorio della riscossione coattiva dei debiti verso lo Stato e gli enti pubblici, ma non sono identici e non producono sempre le stesse conseguenze per l’automobilista. In entrambi i casi l’effetto è immediatamente percepibile perché il veicolo viene bloccato e il proprietario non può più disporne come prima, ma la fonte giuridica, le modalità di iscrizione, le possibilità di sospensione e perfino le sanzioni in caso di circolazione con auto vincolata seguono logiche in parte diverse.
Il fermo sul veicolo è una delle leve usate dall’Agenzia delle Entrate per recuperare bolli non pagati, multe arretrate, contributi e tributi di vario genere. Un’auto sottoposta a fermo amministrativo o fiscale perde valore commerciale. Anche se il veicolo resta di proprietà del debitore, il mercato lo considera invendibile perché il fermo lo rende inutilizzabile. Siamo davanti a una vera e propria decurtazione patrimoniale che può valere migliaia di euro anche su auto perfettamente funzionanti.
Fermo amministrativo, la misura esattoriale più comune
Il fermo amministrativo è il più codificato e riconoscibile. Nasce dall’articolo 86 del dpr 602 del 1973 ed è la tipica misura con cui l’agente della riscossione, dopo aver notificato una cartella rimasta insoluta, decide di congelare un bene mobile registrato per costringere il debitore a pagare. Il procedimento è lineare: arriva la cartella, passano i 60 giorni senza versamento, viene inviato il preavviso di fermo, e se nemmeno a quel punto il contribuente si muove, scatta l’iscrizione al PRA.
Da quel momento l’auto risulta vincolata e il vincolo è opponibile a chiunque. Significa che se il proprietario prova a venderla l’acquirente se la ritrova comunque bloccata. È un fermo che segue il bene e non la persona e per cancellarlo non basta dire che l’auto serve: bisogna pagare o rateizzare il debito.
Il preavviso di fermo amministrativo è l’ultima occasione per evitare che il vincolo venga iscritto. Quando l’Agenzia delle Entrate lo notifica, il contribuente ha 20 giorni per regolarizzare la propria posizione o presentare ricorso. In questa fase il debito può ancora essere rateizzato, compensato o sospeso per errori materiali, come cartelle prescritte o pagamenti già avvenuti ma non registrati. È anche il momento in cui è possibile dimostrare la strumentalità del veicolo, ovvero il suo uso professionale, o la presenza di una disabilità che ne impedisce il fermo. Una volta che l’iscrizione viene trasmessa al PRA, l’unica via d’uscita resta il pagamento.
Fermo fiscale, blocco giuridico senza scadenza
Si parla di fermo fiscale per indicare il fermo iscritto per un debito verso il fisco o verso un ente pubblico che resta attivo finché il debito esiste e che non è collegato a una violazione del Codice della Strada, ma a una posizione tributaria irregolare. Non è una categoria giuridica separata, ma una declinazione del fermo amministrativo a fini fiscali. Si percepisce come diversa perché, a differenza del fermo disposto come sanzione accessoria alla circolazione, non c’è un termine di durata e non c’è un automatismo che lo fa decadere: il fermo rimane al PRA finché non si estingue il ruolo o finché non si attiva una procedura di definizione agevolata. In buona sostanza, è un blocco che non scade e che viene usato come pressione continuativa per il recupero del credito.
Un’auto sottoposta a fermo amministrativo o fiscale non può circolare. Il veicolo deve restare immobile perché il fermo è letteralmente una misura che sottrae il bene alla circolazione giuridica e materiale. Se la polizia stradale o la polizia locale intercetta un veicolo che risulta al PRA con fermo iscritto può contestare una violazione grave, applicare una multa molto elevata e la confisca del veicolo. Il proprietario è considerato custode del bene e facendolo circolare viola un vincolo pubblico.
Le esenzioni previste dalla legge
La normativa in vigore prevede eccezioni per non paralizzare attività produttive o esigenze sanitarie. Il fermo non può essere iscritto sui veicoli strumentali all’attività d’impresa o professionale né su quelli destinati al trasporto di persone con disabilità. Questa tutela non scatta in automatico: il contribuente deve dimostrare all’Agenzia delle Entrate che l’auto è quella con cui lavora o che serve per spostare un soggetto disabile. Se non lo fa, il fermo viene ugualmente iscritto.
Sul piano pratico il fermo ha un effetto a cascata su tutte le operazioni legate all’auto. Un veicolo con fermo iscritto non può essere esportato, non può essere radiato, non può essere demolito se non in casi eccezionali e non può essere venduto liberamente. La vendita è tecnicamente possibile, ma il vincolo resta sul bene: chi compra eredita il fermo e si ritrova un’auto che non può usare. Chi acquista un’auto usata deve sempre richiedere una visura al PRA: se risulta un fermo, il rischio di ritrovarsi con un mezzo inutilizzabile è alto. Anche le compagnie assicurative possono rifiutare o limitare la copertura in quanto considerano il fermo un indicatore di rischio o un’anomalia contrattuale.
Come si rimuove il fermo
La via più diretta per liberare il veicolo da un fermo è pagare il debito. Dopo il saldo, l’Agenzia delle Entrate comunica la cancellazione al PRA e il vincolo scompare. Ci sono comunque le possibilità della rateizzazione o della definizione agevolata. In questi casi il fermo viene sospeso, ma non cancellato: solo con l’ultima rata o con la chiusura definitiva del debito il vincolo scompare del tutto. Se si interrompono i pagamenti, il fermo torna attivo in automatico.
C’è poi il tema delle sanzioni per chi circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale. Il Codice della Strada regola il fermo disposto come sanzione accessoria, ma non cita quello di natura fiscale. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la violazione comporta comunque sanzioni che possono superare i 2.000 euro e arrivare alla confisca del veicolo. Lo scopo è impedire che il fermo resti solo un atto formale e garantire l’efficacia della misura.
Differenza tra fermo, sequestro e pignoramento
Molti automobilisti confondono il fermo amministrativo con il sequestro o con il pignoramento, ma sono tre cose distinte. Il fermo è una misura cautelare che blocca l’uso del veicolo, ma non ne toglie la proprietà. Il sequestro è un atto materiale di sottrazione del bene mentre il pignoramento prepara la vendita forzata per soddisfare il credito. Restare a lungo in una situazione di fermo non risolto può però portare al pignoramento e alla vendita del veicolo.