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Auto a km 0, chi paga il bollo? Sveliamo il mistero e chi rischia le sanzioni

Quando si parla di bollo auto, c’è un principio da chiarire: questa tassa è dovuta per il solo fatto di possedere il veicolo. Non conta quanto l’auto venga utilizzata né quanti chilometri percorra nel corso dell’anno.

Siamo davanti a un’imposta legata alla proprietà e non alla circolazione. In linea generale, il pagamento spetta ogni anno all’intestatario del mezzo. Ma nel caso delle auto a km zero, chi deve farsene carico?

Il nodo si pone perché le auto a km zero, pur essendo di fatto veicoli nuovi, risultano già immatricolate dal concessionario prima della vendita al cliente finale. Proprio questo passaggio può creare dubbi sulla soggettività passiva del tributo, soprattutto nel periodo compreso tra la prima immatricolazione e il trasferimento di proprietà.

Per capire chi debba pagare il bollo auto in questi casi, occorre quindi guardare alla data di immatricolazione, al momento del passaggio di proprietà e alle regole applicate dalla Regione competente.

La normativa sul bollo auto

Per capire chi paga il bollo di un’auto a chilometri zero bisogna risalire alla regola generale che disciplina il versamento della tassa di possesso del veicolo. A essere tenuto al versamento è il soggetto che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risulta proprietario o secondo i dati dei pubblici registri.

Nel caso delle km zero siamo davanti a un veicolo che è stato già immatricolato dal concessionario. Il primo bollo nasce dunque in relazione a quella immatricolazione. Se entro la scadenza prevista per il primo pagamento la proprietà è già passata all’acquirente finale, il bollo grava su quest’ultimo. Se invece il veicolo risulta ancora intestato alla concessionaria che lo ha immatricolato, il pagamento resta a carico del concessionario.

Detto in altri termini, il pagamento è legato ai tempi del passaggio rispetto alla scadenza del primo bollo. Da qui l’attenzione da prestare al momento di firmare il contratto di acquisto per una km zero, di chiarire il tema del pagamento della tassa di possesso ovvero di verificare la data di immatricolazione già riportata sul veicolo.

Quando scatta il primo pagamento

Per i veicoli di prima immatricolazione, il pagamento va effettuato entro il mese di immatricolazione. Se però l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere eseguito entro il mese successivo, fermo restando che la decorrenza parte comunque dal mese di immatricolazione.

Se allora una concessionaria immatricola una km zero il 12 aprile e la vende al cliente il 28 aprile con trascrizione completata entro la fine del termine utile, il primo bollo può ricadere sull’acquirente finale perché al momento della scadenza è lui il soggetto risultante. Se al contrario la vendita si perfeziona dopo il termine utile di pagamento, il primo bollo resta in capo al concessionario, essendo stato lui il soggetto titolare alla data decisiva.

Ci sono poi differenze territoriali di cui tenere conto. In Lombardia e Piemonte, per i veicoli di nuova immatricolazione il termine per il primo pagamento è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione. Di conseguenza viene spostata in avanti la finestra temporale e può cambiare anche il soggetto su cui finisce il primo bollo di una km zero in quanto estende il periodo utile entro cui può intervenire il trasferimento di proprietà.

L’equivoco nasce dal fatto che la km zero viene percepita come un’auto nuova ma sotto il profilo fiscale è già un veicolo immatricolato. Per questo motivo anche se l’auto non ha percorso strada o è rimasta esposta in salone si applica in ogni caso la tassa perché la logica non è legata all’uso ma al possesso.

Quanto si paga e da cosa dipende l’importo

Sul piano economico, l’auto a km zero non gode di un criterio di calcolo speciale. Il bollo si determina con le stesse regole valide per le altre auto ovvero in funzione della potenza del motore espressa in kW, della classe ambientale del veicolo e delle tariffe applicate dalla Regione o Provincia autonoma competente. La tassazione è basata sulla potenza massima indicata sulla carta di circolazione e che gli eventuali decimali non vengono considerati nel conteggio.

Per i veicoli con potenza superiore a 100 kW, il calcolo si complica perché all’importo base riferito ai primi 100 kW si somma la quota dovuta per i kW eccedenti.

Va poi ricordato che il bollo è una tassa regionale, anche se si muove dentro una cornice nazionale. Le Regioni e le Province autonome gestiscono la materia con una certa autonomia. Fanno eccezione Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dove la gestione delle tasse automobilistiche è a carico dell’Agenzia delle entrate.

Cosa accade con il leasing e il noleggio a lungo termine

Nei casi di leasing, già dal primo gennaio 2016 l’utilizzatore è obbligato in via esclusiva al pagamento dal momento della sottoscrizione del contratto fino alla sua scadenza. Per il noleggio a lungo termine senza conducente la stessa logica di esclusività vale dal primo gennaio 2020 per l’utilizzatore, salvo i casi di versamento cumulativo in cui entra in gioco la responsabilità solidale della società.

Cosa succede se si paga in ritardo

Chi sbaglia i tempi non resta impunito. Il bollo auto pagato in ritardo può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, ma le sanzioni cambiano a seconda del momento in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni più recenti, entro 15 giorni si applica una maggiorazione dello 0,08% al giorno; dal 16esimo al 30esimo giorno la sanzione sale all’1,25%; dal 31esimo al 90esimo giorno arriva all’1,39%; dal 91esimo giorno fino a un anno al 3,13%; oltre un anno al 3,75%.

Agli importi sanzionatori si aggiungono gli interessi legali, che maturano giorno per giorno. Dal primo gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è fissato all’1,60% annuo dal decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di dicembre 2025.

Per verificare importo, scadenza e correttezza del pagamento del bollo auto ci sono i canali ufficiali. A iniziare dal servizio online messo a disposizione dall’Aci per calcolare sia il bollo e sua il superbollo. Dopodiché c’è l’Agenzia delle entrate che fornisce invece le informazioni dedicate, in particolare per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e richiama l’uso della piattaforma PagoPA per il versamento di quanto dovuto dal proprietario del mezzo.

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