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Foglio di via auto, cos’è, come si ottiene e quando si può usare

Il foglio di via auto è uno di quei documenti che serve nei casi in cui c’è una vettura da esportare, un veicolo senza targhe da portare al collaudo, un mezzo destinato a una fiera, un’auto d’epoca da trasferire per un evento autorizzato. È un’autorizzazione eccezionale, temporanea e vincolata per permettere ai veicoli privi di targhe definitive di percorrere un tragitto preciso per una finalità.

La base normativa è l’articolo 99 del Codice della Strada, secondo cui autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano per accertamenti tecnici, esportazione, mostre, fiere o riviste militari devono essere muniti di foglio di via e targa provvisoria rilasciati dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La norma stabilisce anche che il documento deve indicare percorso, durata ed eventuali prescrizioni tecniche, con una validità ordinaria che non può superare i 60 giorni.

Cos’è il foglio di via auto

Il foglio di via è il documento che consente in via straordinaria e provvisoria la circolazione su strada di veicoli non muniti di targhe di immatricolazione, ma solo quando ricorrono le condizioni previste dalla legge e dagli uffici della Motorizzazione civile. La circolare ministeriale 7518 del 3 marzo 2021 ha aggiornato le istruzioni operative sul rilascio dei fogli di via e delle targhe provvisorie, sostituendo le precedenti indicazioni del 2004 e tenendo conto delle modifiche normative intervenute sull’articolo 99 del Codice della Strada, sul Documento Unico di circolazione e proprietà, sull’articolo 103 relativo alla radiazione per esportazione e sulle regole contro evasione ed elusione IVA negli acquisti intracomunitari di veicoli.

Il foglio di via serve allora per spostare un’auto senza targa in presenza di un’esigenza ammessa. Un veicolo privo di targhe definitive non può infatti circolare su strada come un normale mezzo immatricolato. Il foglio di via crea una deroga e deve essere sempre accompagnato dalla targa provvisoria. L’automobilista che circola senza avere con sé il foglio di via o la targa provvisoria si espone a una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro.

Chi invece non rispetta il percorso o le prescrizioni tecniche indicate nel documento è sanzionato da 42 a 173 euro. In caso di violazioni ripetute per più di tre volte, alla successiva scatta una sanzione più pesante, da 87 a 344 euro con confisca del veicolo.

Quando si può usare il foglio di via

I casi di utilizzo del foglio di via sono indicati dall’articolo 99 del Codice della Strada e poi ripresi e aggiornati dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento può essere rilasciato per veicoli che devono effettuare operazioni di accertamento e controllo dell’idoneità tecnica, come il trasferimento verso una visita e prova presso la Motorizzazione civile.

Può essere utilizzato anche per recarsi ai transiti di confine in caso di esportazione oppure per partecipare a riviste militari, mostre o fiere autorizzate di veicoli nuovi e usati, compresi i raduni di veicoli storici quando rientrano nelle ipotesi ammesse.

Il legislatore ha poi previsto casi particolari per i veicoli di categoria N e O, cioè veicoli destinati al trasporto merci e rimorchi. Le fabbriche costruttrici possono utilizzare veicoli nuovi provvisti di foglio di via e targa provvisoria, diretti all’esportazione, anche per trasportare altri veicoli nuovi di fabbrica destinati alla medesima finalità. Una previsione analoga riguarda la partecipazione a riviste militari, mostre o fiere, con la possibilità di trasportare altri veicoli o loro parti destinati allo stesso evento.

Il foglio di via può essere rilasciato sia per veicoli nuovi di fabbrica sia per veicoli già immatricolati, in Italia o all’estero purché siano privi di targhe e rientrino nelle finalità consentite. Significa che non è uno strumento limitato alle auto appena acquistate o ai mezzi destinati all’esportazione.

La circolare chiarisce che rientrano tra i veicoli mai immatricolati in Italia i veicoli nuovi acquistati nel nostro Paese, quelli nuovi o usati provenienti da Paesi UE e privi di targhe, i veicoli provenienti da Paesi extra UE per i quali siano state assolte le formalità doganali, oltre ad alcuni casi di veicoli immatricolati all’estero nella disponibilità di soggetti residenti in Italia quando siano coinvolte le violazioni previste dagli articoli 93-bis e 132 del Codice della Strada.

Dove il foglio di via non basta

Il foglio di via non serve per qualsiasi prova su strada. In buona sostanza non si può richiedere e utilizzare tutte le volte che ci si mette al volante di una vettura. Anche in questo caso il documento di riferimento che delimita il perimetro è la circolare ministeriale che esclude la possibilità di rilasciarlo per effettuare prove tecniche su prototipi non ancora omologati. In quel caso si applica la disciplina della circolazione di prova, regolata evidentemente da norme diverse.

Come si ottiene il foglio di via auto

Il foglio di via viene rilasciato dagli uffici della Motorizzazione Civile. L’articolo 99 non prevede una rigida competenza territoriale: la richiesta può quindi essere presentata a qualunque ufficio. La richiesta deve essere presentata da un soggetto avente titolo, persona fisica o giuridica che sia il proprietario, l’intestatario, il costruttore o l’acquirente che abbia titolo a richiedere il rilascio del documento.

Il foglio di via deve indicare il percorso autorizzato, la durata, la targa provvisoria e le eventuali prescrizioni tecniche. Proprio perché autorizza una circolazione eccezionale, il documento deve rendere chiaro da dove parte il veicolo, dove deve arrivare e per quale ragione sta circolando.

Per evitare problemi durante i controlli, la circolare ministeriale invita gli Uffici Motorizzazione Civile a rilasciare, oltre al foglio di via vero e proprio, anche un’attestazione contenente elementi come intestazione dell’ufficio, data e numero di protocollo, numero della targa provvisoria, generalità dell’intestatario, eventuale precedente targa di immatricolazione, data di radiazione per esportazione, categoria e dati tecnici del veicolo, numero di telaio, masse, percorso, validità temporale, prescrizione sul trasporto di carichi, estremi della direttiva CE sulle emissioni, timbro e firma del funzionario.

Foglio di via ed esportazione dell’auto

Uno dei casi più frequenti riguarda l’esportazione del veicolo all’estero. Il foglio di via si collega alla radiazione per definitiva esportazione. Per esportare un veicolo è necessario radiarlo dall’Archivio nazionale dei veicoli e dal Pra; la radiazione avviene contestualmente sui due archivi e consente anche l’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo auto.

Dal primo gennaio 2020, per effetto delle nuove modalità previste dall’articolo 103 del Codice della Strada, la radiazione per esportazione deve essere effettuata secondo regole aggiornate. La pratica può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo, come l’erede o il proprietario non ancora intestatario al Pra. Nel caso di veicolo già immatricolato in Italia, il foglio di via per finalità di esportazione può quindi essere rilasciato solo dopo la radiazione.

Prima di programmare un’esportazione, conviene verificare la presenza di fermi amministrativi, pignoramenti, sequestri o ipoteche. Se sul veicolo è infatti iscritto un fermo amministrativo occorre prima cancellarlo dopo aver pagato le somme dovute. Se invece risultano pignoramenti o sequestri, serve un atto che dimostri l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente. Per le ipoteche non ancora scadute è richiesto l’assenso del creditore in forma di scrittura privata autenticata dal notaio.

Quanto dura il foglio di via

La durata ordinaria del foglio di via non può superare i 60 giorni. È un limite fissato dall’articolo 99 del Codice della Strada. La durata effettiva non va interpretata come un periodo di libertà piena in quanto vige il principio del tempo strettamente necessario, da valutare considerando distanza, categoria del veicolo, strade da percorrere, durata delle prove tecniche o dell’evento a cui il veicolo deve partecipare. L’autorizzazione deve in sostanza coprire il tragitto e l’esigenza reale dell’automobilista.

Il secondo vincolo è il percorso. Il foglio di via deve riportarlo e il conducente deve rispettarlo. La stessa circolare precisa che il tragitto deve essere individuato in base alle necessità dell’intestatario, ma sempre nel rispetto delle finalità per cui l’autorizzazione è stata concessa e delle norme generali sulla circolazione di determinate categorie di veicoli su determinate strade.

In linea generale, il foglio di via è pensato per la circolazione sul territorio italiano. Quando viene rilasciato per finalità di esportazione, la sua funzione è accompagnare il veicolo fino al raggiungimento della destinazione estera o quantomeno fino al transito di confine indicato.

Foglio di via, targa provvisoria e targa prova: le differenze

Il foglio di via non va confuso con la targa prova. Il primo riguarda un veicolo individuato, un percorso determinato, una durata limitata e una finalità specifica. La targa prova segue una logica differente ed è pensata per esigenze professionali di prova, dimostrazione, trasferimento e attività tecniche nei casi previsti dalla relativa disciplina.

La targa provvisoria è collegata al foglio di via: l’una senza l’altro non basta. L’articolo 99 parla di foglio di via e targa provvisoria ovvero di una coppia documentale che consente al veicolo senza targhe definitive di essere identificato e controllato durante lo spostamento.

La circolazione senza foglio di via o senza targa provvisoria comporta una sanzione da 26 a 102 euro. Il mancato rispetto del percorso o delle prescrizioni tecniche porta a una sanzione da 42 a 173 euro. La reiterazione delle violazioni per più di tre volte fa salire la sanzione da 87 a 344 euro e comporta la confisca del veicolo.

Un uso improprio può far emergere irregolarità più ampie: veicolo non correttamente radiato, esportazione non perfezionata, mancato rispetto delle prescrizioni, documentazione insufficiente, dubbi sulla disponibilità del mezzo o sulla finalità effettiva del trasferimento.

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