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Camper in sosta libera, dove è permesso e come funziona

Dal punto di vista normativo il camper è un autocaravan ovvero un autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada. Non è una roulotte, non è una tenda, non è una categoria ibrida: è un mezzo a motore che rientra tra i veicoli con tutti i diritti e i doveri che ne derivano. L’articolo di riferimento è il 185 del Codice della Strada, che disciplina la circolazione e la sosta degli autocaravan e stabilisce il principio che sono soggetti alla stessa disciplina degli altri veicoli, per quanto riguarda circolazione e sosta.

L’articolo chiarisce quando la sosta dell’autocaravan sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento o simili. Finché il camper poggia sul suolo solo con le ruote, non emette deflussi propri diversi da quelli del motore e non occupa più spazio della sua sagoma, il veicolo è in sosta come una comune auto parcheggiata. In termini pratici, gli occupanti possono restare a bordo, mangiare, leggere, lavorare e anche dormire: a contare è come si occupa lo spazio, non quello che si fa dentro.

Su questo impianto si è innestata anche la posizione del Ministero dell’Interno che ha ricordato alle amministrazioni come non sia possibile escludere gli autocaravan dalla circolazione o dalla sosta dove sono consentite agli altri veicoli. Il Comune può regolamentare la sosta, ma non può imporre divieti generalizzati solo per i camper in parcheggi aperti alle auto, salvo in caso di problemi di sicurezza o di gestione del traffico.

Negli ultimi mesi questo principio è stato messo nero su bianco dalla sentenza 921 del 2025 del Tar della Toscana. Il tribunale amministrativo ha annullato l’ordinanza che vietava la sosta ai camper su tutto il litorale, giudicandola discriminatoria e priva di istruttoria. Alla luce dell’articolo 185 i giudici hanno ricordato che il camper deve essere trattato come gli altri veicoli e che non regge un divieto che colpisce soltanto una categoria, senza dati su pericoli o ingombri. Da qui discende il punto fermo per chi viaggia: in linea di principio è possibile sostare con il camper ovunque la sosta sia consentita agli altri veicoli a patto di non trasformare quella sosta in campeggio e di non violare regolamenti regionali o comunali.

Tra sosta, fermata e campeggio

Una parte dei contenziosi nasce dalla confusione tra sosta, fermata e campeggio. Dal punto di vista del Codice della Strada, la sosta è la sospensione della marcia protratta nel tempo con possibilità di allontanarsi dal veicolo. La fermata è una pausa brevissima legata a esigenze di traffico o carico-scarico. Il campeggio è attività turistica, disciplinata da leggi regionali e regolamenti locali.

L’articolo 185 costruisce un muro di protezione per gli autocaravan per evitare che ogni camper fermo diventi automaticamente campeggio. La sosta sulla strada non è campeggio se il veicolo non si ancora al suolo con supporti diversi dalle ruote, se non scarica acque chiare o sporche sulla sede stradale e se non sporge oltre la sagoma originale con accessori o attrezzature. Finché si resta dentro questi binari, siamo davanti a un autoveicolo in sosta.

Il problema comincia non appena compaiono tendalini aperti, piedini o cunei appoggiati sull’asfalto, tavoli e sedie all’esterno, tappetini, barbecue, stendini o anche soltanto oblò e finestre spalancate oltre la sagoma. In questo caso, agli occhi del vigile si sta occupando suolo pubblico per attività di campeggio. In quel momento arretra la protezione dell’articolo 185 e subentrano le leggi regionali sul turismo e le ordinanze comunali che vietano il campeggio fuori dalle aree attrezzate.

Da qui derivano due conseguenze. Se si resta in sosta pura si ha dalla propria parte il Codice della Strada, la circolare del Viminale, sentenze di merito e pronunce che hanno condannato Comuni per aver multato camper in regolare sosta. Se però si trasforma il parcheggio in una sorta di mini villaggio turistico, allora si entra nel terreno del campeggio libero ovvero soggetto alle leggi regionali che sono in genere molto restrittive.

Campeggio libero, perché quasi sempre è vietato

Il Codice della Strada disciplina la sosta del veicolo. Il campeggio libero è invece materia di legislazione regionale e in parte di ordinanze comunali. Non c’è una legge nazionale che autorizza a piantare camper, tende o van attrezzati dove ci pare: ogni Regione si è mossa in autonomia. In molti territori del Nord e del Centro, i testi di legge sul turismo vietano il campeggio libero al di fuori delle strutture autorizzate. Ad esempio in Emilia-Romagna è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori di campeggi, agricampeggi e aree attrezzate, salvo poche deroghe per eventi organizzati o associazioni senza scopo di lucro. Liguria, Toscana, Veneto e altre Regioni hanno detto no al bivacco e al campeggio libero se non nelle aree individuate.

La stessa logica si ritrova in tanti regolamenti locali che governano il demanio marittimo. Sulle spiagge, sugli arenili e nelle zone immediatamente retrostanti il litorale, le ordinanze balneari vietano il pernottamento con tende, roulotte e camper con sanzioni fra 100 e 500 euro e allontanamento immediato. Detto in altri termini, la sosta è tendenzialmente ammessa, il campeggio quasi mai. Se si trasforma il camper in una tenda su ruote che occupa suolo pubblico si rientra nelle norme regionali che considerano il soggiorno con mezzi mobili di pernottamento fuori dalle aree autorizzate come comportamento vietato.

Ci sono differenze tra Regione e Regione, soprattutto in aree alpine e appenniniche, dove qualche spazio al campeggio libero viene lasciato con forti limiti temporali e vincoli ambientali, ma il trend generale è un divieto ampio con margini di tolleranza affidati alla prassi.

Dove è permessa la sosta libera in camper

Chiarito che campeggio libero e sosta non sono la stessa cosa, si torna alla domanda che interessa chi guida: dove fermarsi con il camper in sosta libera senza avere l’ansia del verbale? All’interno dei centri abitati il camper può circolare e sostare dove possono farlo gli altri veicoli, nel rispetto della segnaletica verticale e orizzontale. Se una strada consente la sosta, se un parcheggio è aperto alle auto, se non ci sono limitazioni di sagoma o di categoria, il camper ha lo stesso diritto di stare lì di una station wagon. Se alcuni parcheggi espongono pannelli che fanno riferimento alle “solo autovetture” o indicano limiti di lunghezza, altezza o massa, il divieto vale anche per il camper.

Nei parcheggi a pagamento, il Codice della Strada consente di applicare agli autocaravan tariffe maggiorate rispetto alle auto, purché il servizio sia analogo per via del riconoscimento di un ingombro superiore. La questione diventa delicata quando si arriva nei parcheggi sul lungomare, nei piazzali panoramici e nelle aree di pregio turistico. Per anni molti Comuni hanno provato a tagliare corto con cartelli del tipo “vietata la sosta ai camper su tutto il litorale” o con ordinanze che bandivano gli autocaravan da interi tratti costieri. I tribunali hanno però chiarito che un divieto generalizzato solo per i camper, privo di motivazione tecnica, è illegittimo e va annullato. I giudici hanno ribadito che non ci possono essere divieti di principio contro i camper: ogni limitazione deve poggiare su dati concreti, istruttoria vera, esigenze reali di sicurezza stradale o tutela dei luoghi.

In montagna, nei pressi di impianti sciistici, laghi, passi e parcheggi panoramici, la situazione è più variegata. Molti Comuni hanno creato aree miste tra auto e camper con limiti temporali e aree di sosta attrezzate dove fermarsi più a lungo. In assenza di divieti la sosta libera del camper in un normale parcheggio è in ammessa a patto che resti dentro i confini dell’articolo 185 del Codice della Strada.

Dormire in camper in sosta libera

La questione più delicata è quella del pernottamento in camper in sosta libera. Si può dormire a bordo in un parcheggio pubblico? È consentito o si rischia la multa? La normativa in vigore non contiene nessun divieto di dormire nel proprio veicolo regolarmente parcheggiato. Se il camper è in sosta e non sta campeggiando è consentito il pernottamento a bordo. Il Codice della Strada guarda a come il mezzo occupa la strada, non a quello che gli occupanti stanno facendo al suo interno.

Va da sé come restino in vigore le tre condizioni: il veicolo deve appoggiare solo sulle ruote, non deve scaricare reflui su suolo pubblico e non deve sporgere con tendalini, verande o accessori. Finché queste tre condizioni sono rispettate, dormire in camper in un parcheggio aperto alla sosta non trasforma la permanenza in campeggio, e quindi non espone alle sanzioni sul campeggio libero.

Il conflitto nasce non tanto con la norma quanto con la percezione sociale. Un camper che resta nello stesso posto per giorni, luci accese, finestre socchiuse, movimento continuo di persone, viene percepito da residenti e commercianti come una presenza semi-stabile, quasi una casa parcheggiata. Più questo effetto si prolunga, più cresce la probabilità che venga contestato un uso improprio dello spazio pubblico. In molti regolamenti di aree camper comunali la permanenza viene non a caso limitata a 48 o 72 ore, proprio per evitare occupazioni di fatto.

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