Chi compra un credito risarcitorio non diventa per questo una vittima del sinistro e non acquisisce dal diritto europeo le tutele speciali riservate alla persona lesa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 25 giugno 2026 nella causa C‑277/25 senza vietare la cessione dei crediti derivanti dagli incidenti stradali o togliere ai carrozzieri e alle società specializzate la facoltà di chiedere all’assicurazione quanto acquistato dal danneggiato.
Pochi mesi prima la Corte di Cassazione aveva riconosciuto al cessionario di un credito per danni patrimoniali la facoltà di ricorrere anche alla procedura di risarcimento diretto prevista dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni. L’azione contro la compagnia del danneggiato, secondo i giudici di legittimità, segue il credito ceduto insieme agli strumenti destinati a ottenerne il pagamento.
Da dove nasce il caso Helpfind Funding
La controversia esaminata dalla Corte Ue arriva dalla Polonia e riunisce cinque procedimenti relativi ad altrettanti veicoli danneggiati in incidenti stradali. I proprietari avevano già ricevuto un pagamento dalle compagnie dei responsabili, ma ritenevano che le somme liquidate non coprissero l’intero danno. La parte residua della pretesa venne ceduta dietro corrispettivo a imprese specializzate nell’acquisto e nel recupero dei crediti. Queste società agirono poi in nome proprio chiedendo la differenza tra il valore stimato del danno e quanto già pagato.
I contratti di cessione non indicavano però l’ammontare preciso del credito trasferito, mentre le somme domandate in giudizio dai cessionari superavano in alcuni casi, anche di molto, il prezzo versato ai danneggiati. Uno dei cedenti dichiarò che non avrebbe firmato conoscendo il valore della pretesa; un altro spiegò che avrebbe accettato comunque, pur di ricevere subito il denaro.
Il giudice polacco chiese allora se un meccanismo simile fosse compatibile con la direttiva 2009/103 sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Al centro del rinvio c’era la legittimazione del professionista ad agire contro l’assicurazione come se occupasse la stessa posizione della persona danneggiata
La risposta europea, il cessionario non è una vittima
Le norme europee impongono agli Stati membri di garantire una copertura obbligatoria e mirano a offrire alle vittime un trattamento comparabile nei diversi Paesi dell’Unione.
L’articolo 1 definisce “persona lesa” chi ha diritto al risarcimento di un danno causato da un veicolo. L’articolo 18 riconosce poi alla vittima la facoltà di agire contro l’impresa che assicura la responsabilità civile del responsabile. Il diritto di un professionista che compra il credito nasce dal contratto concluso con il danneggiato. Per questo motivo non può essere assimilato alla persona lesa e non beneficia, in quanto cessionario, dell’azione diretta garantita dall’articolo 18.
La tutela europea ruota attorno alla vittima del sinistro e non al soggetto che acquista commercialmente una pretesa risarcitoria. Anche l’articolo 28 della direttiva, che consente agli Stati di introdurre disposizioni più favorevoli, si riferisce alle persone lese e non ai compratori professionali dei crediti.
Da questa premessa non deriva un divieto di cessione. Ogni Paese conserva così la facoltà di ammettere il trasferimento e di permettere al cessionario di chiedere il pagamento in nome proprio. Il dispositivo della sentenza segue questa impostazione: il diritto dell’Unione non impedisce a una persona già parzialmente risarcita di vendere la pretesa residua, né ostacola una legge nazionale che consenta all’acquirente di agire contro l’assicurazione.
Il quadro italiano è diverso
L’articolo 144 del Codice delle assicurazioni permette al danneggiato di agire contro la compagnia del responsabile civile. L’articolo 149 disciplina invece il risarcimento diretto, vale a dire la procedura attraverso cui chi ha subito il danno si rivolge alla propria assicurazione.
Il secondo meccanismo opera negli incidenti che coinvolgono due veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. Copre i danni ai mezzi, le cose trasportate appartenenti all’assicurato o al conducente e le lesioni lievi del conducente non responsabile. Ricevuta la richiesta, la compagnia del danneggiato liquida il sinistro per conto dell’impresa che assicura il veicolo responsabile. I rapporti economici tra le due società vengono regolati attraverso il sistema Card e la stanza di compensazione.
Degna di rilievo è la sentenza 29113 del 2025 della Corte di Cassazione. Il caso riguardava una società di autonoleggio che aveva acquistato il credito relativo al costo di un’auto sostitutiva e aveva agito contro la compagnia del danneggiato attraverso l’articolo 149. Il ricorso venne dichiarato inammissibile per ragioni processuali, ma la Terza sezione civile ritenne la questione abbastanza rilevante da formulare un principio di diritto nell’interesse della legge.
Secondo la Cassazione, il credito per danni patrimoniali causati da un incidente stradale può essere ceduto perché non ha natura strettamente personale e non c’è una norma che ne vieta il trasferimento. Il diritto nasce al momento del fatto illecito, anche quando l’importo debba ancora essere accertato o venga contestato dall’assicuratore.
Gli articoli 1260 e 1263 del Codice civile completano il ragionamento. Con la cessione cambia il titolare della pretesa mentre l’obbligazione conserva gli altri elementi. Insieme al credito passano garanzie, privilegi, accessori e poteri destinati a ottenerne la realizzazione. Da qui la conclusione della Suprema Corte. Il cessionario può usare sia l’azione contro la compagnia del responsabile prevista dall’articolo 144, sia quella di risarcimento diretto contro l’assicuratore del danneggiato.
Cosa possono contestare le assicurazioni
La sentenza europea non autorizza le compagnie assicurative a respingere in blocco i crediti ceduti. Il fatto che il cessionario, cioè chi acquista il credito, non sia considerato una vittima del sinistro non rende nullo il contratto di cessione e non gli impedisce di agire in giudizio.
L’assicurazione conserva però il diritto di controllare la validità e l’ammontare della richiesta. Può verificare che il credito esista, che sia incluso nel contratto di cessione e che la procedura seguita rispetti le condizioni previste dalla legge. Restano contestabili anche la ricostruzione dell’incidente, la quota di responsabilità, il collegamento tra l’urto e i danni dichiarati, il costo delle riparazioni e la correttezza dei documenti fiscali.
La cessione trasferisce il credito senza aumentarne il valore e senza cancellarne i limiti. Se il danneggiato non aveva diritto a una determinata somma, neppure il cessionario può pretenderla inserendola nel proprio conteggio. Vale anche il principio contrario: la compagnia non può rifiutare il pagamento di un credito dimostrato solo perché è stato acquistato da una carrozzeria o da una società di recupero. L’eventuale guadagno ricercato dal cessionario non prova, da solo, che la richiesta sia infondata; ogni domanda deve essere valutata sulla base dei fatti e dei documenti.











