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Targa estera in Italia: regole, controlli e sanzioni

Se il proprietario di un’auto risiede in Italia non può mettersi alla guida di un’auto immatricolata all’estero senza rientrare nelle deroghe o negli adempimenti previsti dalla normativa in vigore. Il perno è l’articolo 93-bis del Codice della Strada che ha introdotto una serie di disposizioni per evitare l’esterovestizione dei veicoli.

La disposizione identifica i casi ammessi (ad esempio leasing, noleggio senza conducente, comodato da impresa estera) e chiarisce che l’onere di dimostrare titolo e durata ricade su chi utilizza il mezzo, con documenti a data certa da tenere a bordo. In pratica, più che il luogo di targa, conta lo status anagrafico del conducente e la tracciabilità dell’uso in Italia.

Il quadro per i non residenti

Se il proprietario non è residente in Italia, l’art. 132 del Codice della Strada consente di circolare con un veicolo a targa estera fino a 12 mesi sulla base del documento di immatricolazione del Paese di origine, purché siano state assolte eventuali formalità doganali. Superato il limite temporale, il mezzo deve uscire dal territorio o essere regolarizzato con immatricolazione nazionale. Questa cornice convive con le regole del 93-bis e viene richiamata nelle schede operative degli organi di controllo. In caso di inosservanza, oltre alla multa sono previste misure accessorie sui documenti di circolazione.

Quando un residente guida un veicolo estero perché locato, leasing o concesso in comodato da soggetto stabilito all’estero, la circolazione è lecita solo se a bordo c’è un documento con data certa che prova il titolo e la finestra temporale dell’utilizzo. Senza quel foglio, o se la durata è scaduta, l’uso diventa illecito e scatta la sanzione. Le note applicative del Ministero dell’Interno e le schede Aci insistono su questo passaggio perché è il primo che viene verificato in strada dalle pattuglie. La sostanza è che il contratto “parla” per te, e dev’essere leggibile, completo e coerente.

Il Registro dei veicoli esteri

Se un residente in Italia ha la disponibilità di un veicolo con targa estera per più di 30 giorni (anche non continuativi) nell’arco dell’anno, nasce l’obbligo di registrazione nel Reve, il Registro dei veicoli esteri, gestito da Aci all’interno del sistema Pra. L’iscrizione produce un’attestazione digitale con Qr code e Id veicolo da esibire ai controlli. La registrazione è immediata e serve proprio a rendere trasparente titolo e durata dell’uso “prolungato” sul territorio.

La pratica del Registro dei veicoli esteri non è onerosa: emolumenti Aci pari a 27 euro e imposta di bollo da 16 euro per la prima iscrizione. Per aggiornamenti e cessazioni sono previsti importi ridotti rispetto alla prima registrazione. Per iscriversi servono istanza, documento di identità, codice fiscale, carta di circolazione estera (con traduzione giurata se extra-UE) e il contratto o atto che giustifica l’uso, con legalizzazioni o apostille quando richieste.

Come si svolge un controllo su strada

Nel controllo tipico, l’operatore verifica residenza anagrafica, intestazione estera, titolo di utilizzo e, se previsto, la presenza dell’attestazione Reve. Se il documento che prova titolo e durata manca oppure non è più valido, l’articolo 93-bis del Codice della Strada impone sanzione e fermo, con obbligo di esibizione entro termini prefissati. La logica dei controlli è preventiva: chi usa un’auto estera in Italia deve poter dimostrare in pochi minuti di essere in regola e l’attestazione con Qr code velocizza la verifica sul campo.

Per il residente che utilizza un veicolo straniero fuori dalle regole, l’impianto sanzionatorio prevede sanzione pecuniaria, ritiro del documento di circolazione e fermo del veicolo fino a regolarizzazione. Se l’interessato non immatricola in Italia o non rimuove la causa della violazione, il procedimento può culminare nella confisca. Le circolari ministeriali che hanno accompagnato l’introduzione e l’applicazione del 93-bis spiegano passaggi, tempistiche e condizioni della regolarizzazione, uniformando l’azione delle pattuglie sul territorio.

Le tre finestre temporali e i casi particolari

Per orientarsi senza inciampare serve tenere a mente tre orizzonti. Per i non residenti vale la soglia dei 12 mesi dell’articolo 132. Per i residenti che usano un veicolo estero scatta il Reve sopra i 30 giorni annui di disponibilità. Per chi incorre in violazione, le circolari fissano i termini operativi per la regolarizzazione prima che l’apparato sanzionatorio evolva verso provvedimenti più afflittivi.

Ci sono eccezioni in cui la registrazione Reve non si applica o si applica con regole mirate: se il proprietario residente all’estero è a bordo, prevale l’articolo 132 e non si registra. Se un dipendente residente in Italia guida un’auto dell’impresa estera anche per uso personale, la stessa Aci chiarisce quando serve l’iscrizione (sopra i 30 giorni) e che in ogni caso occorre la documentazione del datore. Per realtà confinanti, come il Titano, la prassi prevede accorgimenti ad hoc nelle istruzioni operative. In tutte le ipotesi, l’ancora di salvezza resta avere documenti chiari e facili da esibire.

Quando il bollo si sposta in Italia

Il bollo auto è un tributo regionale dovuto per i veicoli immatricolati in Italia: se l’auto mantiene la targa estera in una delle deroghe lecite, il prelievo resta nello Stato di immatricolazione. Quando invece bisogna reimmatricolare perché scadono termini e condizioni o perché l’uso è stabile, da quel momento la tassa si paga in Italia. La chiusura della disponibilità va comunicata nel Reve per evitare code amministrative e per disassociare il nominativo dal telaio.

Dal fermo alla confisca

La confisca dell’auto non è un fulmine a ciel sereno: nella pratica, dopo la contestazione si procede al fermo e al ritiro dei documenti. Solo se il proprietario o l’utilizzatore non regolarizza entro i termini, l’iter si chiude con il provvedimento finale.

Per restare allineati alle regole vigenti conviene affidarsi agli hub istituzionali: Aci per tutto ciò che riguarda Reve, costi, moduli e domani più frequenti. Il Portale dell’Automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’inquadramento dell’articolo 93-bis e dell’articolo 132 del Codice della Strada. Prefetture e Ministero dell’Interno per circolari e istruzioni ai controlli.

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