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Nuovo Codice della Strada, quando la multa potrà essere archiviata senza ricorso

da virgilio.it

Ricevere una multa intestata alla persona sbagliata, relativa a un’auto già venduta oppure notificata quando i termini sono scaduti può costringere il cittadino a scegliere tra due strade: pagare una somma non dovuta o avviare un ricorso per correggere un errore commesso dall’amministrazione.

La bozza del nuovo Codice della Strada prova a spezzare questo meccanismo attraverso una disciplina organica dell’archiviazione in autotutela. Quando il vizio rientra in una delle fattispecie individuate dal testo, il responsabile del comando che ha accertato la violazione dovrebbe eliminare il verbale insieme alle sanzioni principali e accessorie. Senza la richiesta dell’automobilista. Se l’errore emerge dai controlli interni, l’ufficio potrebbe intervenire di propria iniziativa prima che la pratica continui il suo percorso.

L’obbligo di usare l’autotutela

La possibilità di correggere alcuni verbali senza arrivare davanti al prefetto o al giudice di pace esiste già. Manca però la procedura che indichi quando il comando debba intervenire, entro quanto tempo debba rispondere e quali conseguenze produca la richiesta del cittadino.

Una disciplina è contenuta nell’articolo 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Se la multa viene notificata a un soggetto estraneo per un errore nella lettura della targa, nella consultazione dei registri pubblici o per una causa simile, l’ufficio può svolgere le verifiche e trasmettere gli atti al prefetto per l’archiviazione. Lo stesso articolo permette di rinnovare la notifica nei confronti dell’effettivo responsabile quando questo sia identificabile.

Fuori dalle ipotesi già regolate, il panorama cambia da città a città. Alcuni comandi mettono a disposizione moduli digitali, altri accettano istanze in carta libera, mentre non tutti garantiscono una risposta entro un termine definito.

Multa spedita a una persona estranea alla violazione

Il primo scenario riguarda il verbale notificato a chi non ha alcun legame giuridico con l’infrazione.

Può accadere quando una telecamera legge male un carattere della targa, quando i dati vengono trascritti in modo scorretto oppure quando su un altro veicolo circola una targa clonata. Un caso simile può nascere anche da un abbinamento errato tra la fotografia acquisita dal dispositivo e le informazioni contenute negli archivi.

Dichiarare di non essere stati alla guida, da solo, non rende però una persona estranea alla sanzione. L’articolo 196 del Codice della Strada stabilisce che il proprietario, salvo le eccezioni previste, risponda in solido con l’autore della violazione per il pagamento della somma. Per ottenere l’archiviazione bisogna dimostrare l’assenza di ogni collegamento con il mezzo o con il fatto contestato.

La seconda fattispecie interessa chi riceve la multa dopo avere ceduto l’auto, la moto o il veicolo commerciale con cui sarebbe stata commessa l’infrazione. Conta la situazione esistente nel giorno della violazione anziché quella presente quando arriva la busta. Se il passaggio di proprietà precede l’accertamento, il vecchio intestatario deve poter dimostrare la vendita attraverso l’atto, la dichiarazione autenticata o una visura del Pubblico registro automobilistico.

Il ritardo nell’aggiornamento degli archivi può complicare la ricostruzione, ma non trasforma il venditore nel soggetto obbligato. Proprio l’articolo 386 del regolamento consente già all’ufficio, dopo avere verificato le informazioni ricevute, di notificare il verbale all’effettivo responsabile.

Con la nuova disciplina il passaggio diventa più lineare: accertata l’estraneità del precedente proprietario, il comando archivia la posizione aperta nei suoi confronti senza obbligarlo a presentare un ricorso.

Notifica eseguita nel luogo sbagliato

Un altro motivo di archiviazione sarebbe la consegna del verbale in un luogo diverso da quello previsto dalle norme. Il concetto non coincide con qualsiasi errore materiale presente nell’indirizzo. Bisogna valutare dove l’atto è stato recapitato, quale domicilio risultava dagli archivi, se il cittadino aveva comunicato regolarmente il cambio di residenza e se la notifica ha comunque raggiunto il destinatario secondo modalità giuridicamente valide.

La quarta ipotesi riguarda le multe notificate fuori termine. Nel regime vigente, quando la violazione non può essere contestata subito, l’articolo 201 del Codice della Strada fissa un termine di 90 giorni dall’accertamento. Quando il responsabile viene identificato in un momento diverso, i 90 giorni decorrono dalla data in cui l’amministrazione dispone dei dati indispensabili. Se la violazione è stata contestata immediatamente al conducente, la notifica all’obbligato in solido deve avvenire entro 100 giorni. Per i residenti all’estero il termine indicato dal Codice è di 360 giorni.

Non basta quindi contare tre mesi dal giorno riportato sul verbale. Vanno esaminate la natura dell’accertamento, la data dalla quale l’ufficio era in grado di identificare il destinatario e le circostanze che modificano la decorrenza.

Morte del trasgressore

La sanzione amministrativa pecuniaria ha carattere personale e non passa agli eredi. Lo stabilisce già l’articolo 199 del Codice della Strada, secondo cui l’obbligazione di pagamento non si trasmette dopo la morte. Eredi e familiari possono comunque ricevere richieste indirizzate al defunto, specie quando le banche dati non sono state ancora aggiornate.

Il sesto caso concerne le sanzioni formate da un ufficio non competente. La competenza può dipendere dal territorio nel quale si è verificato il fatto, dal tipo di violazione e dai poteri assegnati all’organo accertatore. Se manca uno dei presupposti richiesti dalla legge, la pratica non prosegue fino alla riscossione. Bisogna allora distinguere l’incompetenza vera e propria da una semplice irregolarità organizzativa interna. Il fatto che il verbale venga gestito da un reparto diverso da quello immaginato dal destinatario non basta per cancellarlo.

Multa già pagata da un altro soggetto obbligato

Conducente e proprietario possono essere entrambi chiamati a rispondere della medesima sanzione pecuniaria. Non significa che l’amministrazione abbia diritto a incassare due volte lo stesso importo. Se uno degli obbligati ha già effettuato un pagamento completo e tempestivo, la posizione riferita alla stessa obbligazione deve essere chiusa. Disallineamenti tra piattaforme, causali incomplete o versamenti non abbinati possono però generare nuove richieste.

L’ottavo scenario è il più ampio. Una prima categoria comprende gli errori sulle qualità o sui requisiti amministrativi del trasgressore e dell’obbligato in solido. Rientra ad esempio l’applicazione di una disciplina prevista per i neopatentati a una persona che non appartiene più a quella categoria oppure l’attribuzione sbagliata della qualifica di conducente professionale.

Il secondo gruppo riguarda la tipologia del veicolo. Autovetture, motocicli, ciclomotori, veicoli commerciali e mezzi pesanti sono sottoposti a regole che non sempre coincidono. Una classificazione errata può cambiare sia la violazione contestata sia l’importo richiesto.

La terza area investe i requisiti tecnici e amministrativi del mezzo. Una revisione regolarmente eseguita ma non ancora registrata nella banca dati, una copertura assicurativa esistente nel momento del controllo o una caratteristica tecnica letta in maniera inesatta possono produrre verbali privi del necessario presupposto.

Cosa verrebbe cancellato insieme alla multa

Secondo il testo di lavoro, l’archiviazione coinvolge il verbale, la sanzione principale e le conseguenze accessorie. L’effetto non si limita dunque alla somma da pagare. Se dalla violazione derivano la decurtazione dei punti, la sospensione della patente, il fermo del veicolo o un’altra misura collegata, anche queste conseguenze viene meno con l’atto presupposto.

Resta da definire come saranno gestiti i casi nei quali la sanzione accessoria è già stata registrata nelle banche dati. Non è chiaro neppure quale percorso verrà previsto per la restituzione di somme già versate dal destinatario sbagliato.