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Cancellazione bollo auto, vale anche per autocarri e camper?

da virgilio.it

Un furgone poco potente o un camper utilizzato soltanto per le vacanze non beneficia in automatico della cancellazione del bollo. Il decreto riserva il beneficio previsto per le autovetture ovvero avere un motore entro gli 80 kW non basta per rientrare nell’agevolazione fiscale.

La novità nasce da decreto legge 162 del 2027 che riconosce alle persone fisiche l’esenzione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. Nel comma dedicato alle auto, il legislatore indica le auto a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW.

Il riferimento alle auto delimita il campo di applicazione. La soglia tecnica va verificata all’interno della tipologia ammessa. Prima si identifica il veicolo, poi si controllano i kilowatt. Un autocarro da 60 kW e un’autovettura con la stessa potenza non diventano fiscalmente equivalenti per il semplice fatto di utilizzare motori simili. Lo stesso ragionamento riguarda un camper sotto gli 80 kW. Quanto alla durata, il beneficio riguarda i versamenti con termine ordinario di pagamento nel 2027.

La distinzione tra autoveicoli e auto

Il Codice della Strada adotta categorie distinte. All’articolo 54, gli autoveicoli comprendono diverse tipologie. Fra queste le auto sono i mezzi destinati al trasporto di persone con non più di nove posti, conducente incluso.  Gli autocarri hanno una destinazione legata al trasporto di cose e delle persone addette al loro uso o trasporto. Per gli autocaravan lo stesso articolo individua veicoli con carrozzeria speciale e attrezzature permanenti per trasportare e alloggiare fino a sette persone, compreso il conducente.

La categoria internazionale N1 riguarda i veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. L’articolo 47 distingue questi mezzi dagli N2, oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, e dagli N3, sopra le 12 tonnellate. Anche un piccolo commerciale guidabile con la patente normalmente utilizzata per l’auto resta dunque inserito in una classificazione diversa.

Non sono le dimensioni del cassone o la frequenza d’impiego a trasformarlo in un’autovettura. Un veicolo registrato come autocarro, anche se appartiene a un privato e viene usato raramente, resta fuori dalla nuova esenzione destinata alle auto.

Quando il soggetto obbligato a pagare il tributo è una società, manca anche il requisito soggettivo della nuova misura, rivolta alle persone fisiche. Una partita Iva non esclude invece da sola una persona fisica. Resta comunque da soddisfare il requisito della tipologia. Per un autocarro, l’intestazione a un privato o a una ditta individuale non apre l’accesso all’esenzione del 2027.

Un autocaravan può appartenere alla categoria M1, utilizzata anche per molti veicoli destinati al trasporto di persone. Il regolamento europeo sull’omologazione distingue i camper come veicoli per uso speciale, identificandoli con il codice SA.

Il vano abitabile e le attrezzature previste dall’omologazione spiegano la distinzione rispetto a un’autovettura ordinaria. Per il bollo del 2027 va di conseguenza ricostruita l’intera classificazione del mezzo, senza fermarsi a una sola voce del libretto. La verifica parte dal Documento unico o dalla carta di circolazione. Nel formato armonizzato, la voce J indica la categoria internazionale, J.1 riporta destinazione e uso, mentre J.2 riguarda la carrozzeria. Il dato della potenza si trova in P.2; per l’alimentazione, il riferimento è P.3.

Furgonati e veicoli trasformati

Prima di attribuire un’esenzione, bisogna verificare la classificazione effettiva e la regolarità dell’allestimento. Un veicolo omologato come autocaravan segue il trattamento della propria tipologia, anche se deriva dallo stesso modello di un furgone o di una versione per trasporto persone. Per le trasformazioni, l’articolo 78 del Codice della Strada disciplina modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, accertamenti e aggiornamento del documento, con le eccezioni previste dalle disposizioni applicabili.

Per gli autocarri il calcolo non segue sempre la formula più conosciuta dagli automobilisti. Per i mezzi con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, una tassazione basata sulla portata. Per il trasporto pesante, da 12 tonnellate in su, entrano in gioco peso complessivo, numero degli assi e sospensione dell’asse motore, secondo le regole applicabili.

Portata e massa complessiva esprimono grandezze differenti: la prima riguarda la capacità di carico, la seconda comprende il veicolo carico entro il limite autorizzato. Da qui l’esigenza di utilizzare i dati del libretto. C’è poi un caso che alimenta confusione: alcuni veicoli immatricolati N1 sono tassati in base alla potenza. Pensiamo alla combinazione di codice carrozzeria F0, almeno quattro posti e rapporto fra potenza in kW e portata in tonnellate pari o superiore a 180. Il criterio modifica il calcolo del tributo, ma non autorizza a trattare il mezzo come un’autovettura ammessa all’esenzione del 2027.

Le riduzioni regionali e i commerciali N1

L’esclusione dal decreto non esaurisce il tema dei benefici per i veicoli commerciali. La normativa contempla una riduzione del 50% per determinati mezzi M1 e N1 a doppia alimentazione benzina-elettrico, compresi quelli con ricarica esterna, con potenza termica fino a 100 kW e prima immatricolazione dal primo gennaio 2026.

La durata dipende dalle emissioni: sessanta mesi nella fascia da 1 a 60 g/km di CO₂ e ventiquattro mesi sopra 60 e fino a 120 g/km, rispettando le condizioni territoriali e temporali. È una riduzione regionale distinta dalla nuova esenzione nazionale. Un commerciale può quindi restare escluso dalla cancellazione del 2027 e ottenere comunque uno sconto grazie a un’altra disposizione.

Per la mobilità delle persone con disabilità bisogna poi distinguere le agevolazioni secondo il veicolo. Per gli autocaravan viene indicata la sola detrazione Irpef del 19%. Le Regioni possono in ogni caso prevedere un trattamento più ampio.

Anche storicità e anzianità appartengono a un regime separato. Per gli autoveicoli ultratrentennali non utilizzati professionalmente, l’esenzione dalla tassa di possesso e il pagamento forfettario quando circolano su strade pubbliche. Fra venti e ventinove anni, il trattamento richiamato richiede invece riconoscimento storico e annotazione del certificato, con riduzione del 50%.

Per un camper datato o un autocarro conservato come mezzo storico, la verifica deve comprendere uso effettivo, documentazione e disciplina regionale. Un veicolo impiegato nell’attività professionale non va assimilato senza controlli a un mezzo storico privato. Il semplice trascorrere degli anni, soprattutto nella fascia venti-ventinove, non dimostra da solo il diritto a non pagare.