Quanto deve sporgere un oggetto dal retro dell’auto prima che serva il pannello a strisce bianche e rosse? Anche pochissimo: l’obbligo riguarda il carico che sporge posteriormente dalla sagoma del veicolo, senza una soglia minima di centimetri. Prima di acquistare il segnale bisogna però distinguere la sporgenza ammessa dalla segnalazione richiesta. Il controllo va quindi eseguito sull’insieme costituito da automobile, supporto e carico, osservandolo anche lateralmente e dal retro.
Il pannello serve anche quando il carico sporge di pochi centimetri
Anche una sporgenza posteriore ridotta deve essere segnalata. Per questo un tragitto breve, la luce del giorno o la convinzione che gli altri automobilisti vedano bene le biciclette non eliminano l’obbligo. La lunghezza del percorso non modifica le prescrizioni da rispettare quando si circola sulla strada.
Diverso è il caso del carico che rimane entro l’ingombro longitudinale dell’auto. Se la presenza di barre portatutto, box da tetto o biciclette sul tetto non fa scattare l’obbligo del pannello posteriore perché bisogna verificare la sporgenza effettiva, sono da controllare altezza, larghezza, peso e ancoraggio perché l’assenza del segnale può essere corretta soltanto rispetto a quel singolo obbligo.
Per la normale autovettura, il carico non può sporgere longitudinalmente davanti. Sul retro la sporgenza è ammessa per cose indivisibili entro tre decimi della lunghezza del veicolo. Il calcolo è immediato: lunghezza dell’auto moltiplicata per 0,30. Con una vettura lunga 4,50 metri, il limite teorico della sporgenza posteriore è di 1,35 metri; su un’auto di 4 metri scende a 1,20 metri.
Si tratta di una misura riferita alla parte che supera il retro del veicolo e non alla lunghezza totale dell’oggetto. Un elemento può essere molto lungo e avere una sporgenza contenuta, se buona parte è sistemata sopra l’auto. Viceversa un accessorio relativamente compatto può avanzare molto oltre il paraurti.
Per le sporgenze laterali c’è una regola diversa
I 30 centimetri riguardano la sporgenza laterale misurata per ciascun lato rispetto alle luci di posizione anteriori e posteriori. Non sono una franchigia per il carico posteriore. L’articolo 164 vieta comunque la sporgenza laterale oltre la sagoma di pali, sbarre, lastre e carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente:
Va rispettato anche l’articolo 61: nei casi ordinari, il veicolo compreso il carico deve rimanere entro 2,55 metri di larghezza, 4 metri di altezza e 12 metri di lunghezza per il veicolo isolato. La possibilità di trasportare un oggetto dipende anche dalle prescrizioni della vettura e del sistema di fissaggio.
Un ingombro soltanto laterale non coincide con quello posteriore che richiede il pannello quadrangolare. È da respingere l’idea che qualsiasi sporgenza, senza distinguere la direzione, debba essere segnalata allo stesso modo. Nessuno è però esonerato dal rispettare le misure consentite e dall’adottare cautele per gli altri utenti: un’estremità poco visibile può creare pericolo anche senza oltrepassare il retro dell’auto.
Quando basta un pannello e quando ne servono due
Se la sporgenza posteriore interessa l’intera larghezza della parte posteriore del veicolo, l’articolo 361 del regolamento impone due pannelli, collocati alle estremità destra e sinistra. Negli altri casi si usa il pannello necessario a segnalare l’estremità della sporgenza. In pratica:
- nessuna sporgenza posteriore: nessun pannello richiesto per questo motivo;
- sporgenza posteriore che non interessa tutta la larghezza del retro: un pannello all’estremità della sporgenza;
- sporgenza posteriore per l’intera larghezza del retro: due pannelli alle estremità laterali;
- sola sporgenza laterale: verifica dei limiti e delle cautele previste, senza applicare automaticamente la regola del pannello posteriore.
Nel trasporto di biciclette non è perciò sufficiente contare i telai. Una sola bici disposta trasversalmente può estendersi su tutta la larghezza del retro mentre la sistemazione di più biciclette va valutata nell’insieme. La verifica pratica riguarda la sagoma finale del carico, comprese ruote, manubri ed elementi che arrivano più lontano.
Come deve essere fatto e dove va fissato il pannello
Il regolamento prescrive un pannello quadrangolare con superficie minima di 2.500 centimetri quadrati, corrispondente al formato quadrato di 50 × 50 centimetri. La superficie presenta strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45 gradi, con materiale retroriflettente. Per entrambe le colorazioni è prevista pellicola rifrangente di classe 2. Il segnale deve risultare visibile di giorno e di notte.
Un cartello dipinto a mano o una tavoletta con pochi catarifrangenti aggiunti non garantiscono queste caratteristiche. La retroriflettenza riguarda la superficie prevista dal modello. Anche un pannello conforme perde utilità quando viene nascosto dal carico: leggibilità e posizione vanno controllate dopo aver fissato l’ultimo oggetto e non prima di completare il montaggio.
Quanto all’orientamento, i pannelli devono essere alle estremità della sporgenza e perpendicolari all’asse longitudinale del veicolo, con la faccia verso chi segue. Il fissaggio deve mantenerli in questa posizione. In pratica appoggiarli sopra il carico o lasciarli oscillare non rispetta la disposizione prescritta.
Alla procedura di omologazione dei pannelli è poi subentrato il regime della dichiarazione di prestazione del prodotto. Per i dispositivi già omologati e in uso viene mantenuta la validità dei pannelli esistenti. Vanno comunque verificati identificazione e stato della superficie rifrangente.
L’obbligo del portabici posteriore anche senza biciclette
Un caso frequente riguarda il portabici sul gancio di traino lasciato montato dopo aver scaricato le bici. Il decreto del 19 dicembre 2024 considera le strutture posteriori poggianti sul gancio come carico sporgente e richiama le prescrizioni dell’articolo 164. Se la struttura vuota continua a superare il retro dell’auto, l’assenza delle biciclette non elimina di per sé la necessità del pannello. Va osservato l’ingombro nella posizione effettiva di marcia.
Il decreto del 19 dicembre 2024 disciplina infatti le strutture amovibili posteriori poggianti sul gancio di traino per veicoli M1 e N1 quando occultano luci o alloggiamento della targa. I portabiciclette sono assimilati a portabagagli e portasci.
L’installazione non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione. Il provvedimento impone anche il rispetto delle masse massime del veicolo, dei singoli assi e del carico ammissibile sul gancio. Un’altra distinzione riguarda le dimensioni: la struttura non deve superare la larghezza del veicolo mentre l’eventuale sporgenza del carico trasportato segue le prescrizioni richiamate dell’articolo 164.
Multa, punti e ritiro dei documenti
Per le violazioni dell’articolo 164, la sanzione va da 87 a 344 euro con decurtazione ordinaria di tre punti dalla patente. Finché il carico non viene regolarizzato, il veicolo non può proseguire. Per il mezzo a motore, il comma 9 prevede il ritiro immediato di carta di circolazione e patente, restituite dopo la sistemazione.
