Chi dovrebbe pagare quando un turista straniero commette un’infrazione con un’auto presa a noleggio in Italia e, una volta rientrato nel proprio Paese, ignora la sanzione? La risposta contenuta nella bozza di revisione del Codice della Strada ha acceso lo scontro tra le amministrazioni che tentano di recuperare le somme e le aziende proprietarie dei veicoli.
Secondo Aniasa (Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital), il progetto consentirebbe agli enti accertatori di rivolgersi alla società di noleggio se il cliente residente all’estero non versa l’importo dovuto con il trasferimento sull’impresa del rischio economico dell’insolvenza.
L’impostazione mantiene in capo al locatario del veicolo la responsabilità primaria per la sanzione. Se il cliente vive all’estero e non paga il Comune o l’altro ente che ha accertato la violazione può però rivalersi sul proprietario dell’automobile, vale a dire sull’operatore di autonoleggio.
Qui nasce la contestazione. “Non si può trasformare una difficoltà amministrativa dello Stato in una responsabilità per l’impresa di noleggio”, ha dichiarato il presidente di Aniasa Italo Folonari. L’associazione teme che la nuova previsione finisca per proteggere il debitore più difficile da raggiungere e faccia ricadere il conto sul soggetto italiano più facilmente individuabile e dotato di una struttura patrimoniale stabile.
Che cosa prevede oggi il Codice della Strada
La disciplina in vigore prende le mosse dall’articolo 196 del Codice della Strada dedicato al principio di solidarietà. In via generale il proprietario del veicolo risponde insieme all’autore dell’infrazione, salvo che dimostri che la circolazione è avvenuta contro la propria volontà. Per la locazione senza conducente c’è già una regola: il locatario risponde al posto del proprietario, in solido con chi ha commesso la violazione.
Nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 84, il locatario risponde in vece del proprietario. Se cliente e conducente coincidono, la sanzione resta quindi legata alla stessa persona. Quando al volante si trova un secondo guidatore autorizzato, l’autore della violazione e l’intestatario del contratto possono essere soggetti distinti, ma entrambi coinvolti nel rapporto sanzionatorio.
La formulazione oggi in vigore deriva da una modifica introdotta nel 2021 per superare il precedente contrasto interpretativo. In passato la Corte di Cassazione aveva ricondotto anche il locatore tra gli obbligati solidali; l’aggiunta delle parole “in vece del proprietario” ha indicato la sostituzione della società con il locatario.
La bozza contestata riaprirebbe quella porta per una categoria: i clienti che risiedono fuori dall’Italia e non pagano con la creazione di una garanzia economica finale a carico del proprietario professionale del mezzo.
Come nasce una multa con un’auto a noleggio
Un autovelox fotografa il superamento del limite, una telecamera registra l’ingresso non autorizzato in una Zona a traffico limitato oppure un dispositivo rileva il passaggio con il semaforo rosso. In quel momento l’amministrazione conosce la targa, non l’identità di chi guidava. La consultazione dei registri riconduce il veicolo alla società di autonoleggio, che deve fornire i dati del cliente associato al contratto attivo nel giorno e nell’ora dell’accertamento.
Ricevute le informazioni, l’autorità indirizza il verbale al locatario. L’articolo 201 del Codice della Strada consente di notificare la violazione al soggetto identificato dopo l’accertamento e riserva un termine più ampio ai residenti all’estero: 360 giorni, contro i 90 previsti per i destinatari residenti in Italia.
La società può addebitare al cliente un costo amministrativo per la gestione e la trasmissione dei dati solo quando il contratto sottoscritto contempla una voce di questo genere. Quella somma non coincide con la multa e remunera un servizio separato svolto dal noleggiatore. Terminata la comunicazione, il pagamento spetta al destinatario del verbale. Proprio nell’ultima fase si concentra il problema: identificare un residente straniero può essere semplice mentre recuperare il credito rischia di diventare lento, costoso o antieconomico.
Perché i noleggiatori parlano di zona franca
L’espressione scelta da Aniasa descrive un rischio di comportamento. Sapendo che il mancato versamento può essere coperto dall’impresa proprietaria, il cliente straniero sarebbe meno incentivato a pagare e percepirebbe la sanzione come una conseguenza meno diretta della propria condotta.
Si tratta di una valutazione prospettica dell’associazione. Nessun dato pubblicato dimostra che una responsabilità sussidiaria del noleggiatore provocherebbe più eccessi di velocità, accessi abusivi alle Ztl o incidenti. Il ragionamento poggia sul valore deterrente della pena pecuniaria: quanto più il trasgressore ritiene probabile l’incasso, tanto meno dovrebbe essere disposto a violare le regole.
La critica assume anche una dimensione industriale. Se una parte delle sanzioni straniere diventasse inesigibile dal cliente, gli operatori dovrebbero creare fondi per le perdite e avviare azioni di recupero internazionali. Quei costi potrebbero riflettersi sulle tariffe di noleggio, sulle cauzioni, sulle condizioni contrattuali o sulle commissioni applicate alla gestione dei verbali.
Il cliente straniero non diventa immune
In ogni caso la sanzione continuerebbe a nascere dalla sua condotta e il verbale dovrebbe essere notificato secondo le garanzie previste dalla legge. La rivalsa sulla società entrerebbe in gioco, stando alla ricostruzione di Aniasa, soltanto dopo il mancato pagamento del residente estero.
Anche in quel caso il debito potrebbe tornare sul cliente. L’articolo 196 del Codice della Strada riconosce a chi versa la somma, in qualità di obbligato solidale, il diritto di regresso nei confronti dell’autore della violazione. I contratti di noleggio si affiancano a strumenti di recupero e clausole dedicate. Il risultato rischia di essere una catena più lunga: l’amministrazione chiede i soldi all’impresa, il noleggiatore paga e prova poi a recuperarli dal trasgressore.
Per uscire dall’impasse, l’associazione chiede di accelerare il recepimento della direttiva UE 2024/3237, dedicata allo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali. La norma amplia la cooperazione tra gli Stati membri e introduce forme di assistenza per notificare gli atti e riscuotere le sanzioni amministrative definitive.
Il sistema ruota attorno a punti di contatto nazionali e alla piattaforma Eucaris, attraverso la quale le autorità possono scambiare dati sui veicoli, sui proprietari e, quando disponibili, sugli utilizzatori. Tra le condotte comprese ci sono velocità eccessiva, guida in stato di ebbrezza, passaggio con il rosso, uso del telefono, mancato impiego delle cinture, sorpassi pericolosi, circolazione contromano e alcune violazioni dei divieti di accesso.
Nei casi di mancato pagamento, la direttiva permette allo Stato nel quale è avvenuta l’infrazione di chiedere assistenza allo Stato di residenza. Il meccanismo di riscossione riguarda decisioni amministrative definitive di importo superiore a 70 euro. Al destinatario devono essere garantiti informazione, traduzione e diritto di ricorso. Il termine assegnato ai Paesi membri per adeguare gli ordinamenti nazionali è il 20 luglio 2027.











