Quanto vale la cancellazione del bollo auto nel 2027? La risposta cambia secondo il veicolo, la posizione del contribuente e la scadenza del pagamento. A introdurre la misura è il decreto legge 162 del 2026 che colloca l’esenzione nel 2027. Per le auto il perimetro comprende le persone fisiche soggette al tributo, un solo mezzo assicurato e una potenza non superiore a 80 kW. L’alimentazione deve essere a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione. Né l’età dell’auto né la classe Euro sono un criterio di ammissione.
Auto vecchie, il caso del 1997
Azzerando un’imposta si cancella la differenza fra chi pagava di più e chi di meno. A parità di potenza le tariffe possono essere maggiori per una classe Euro più bassa. Una volta riconosciuta l’esenzione, il proprietario che aveva il conto più alto ottiene il risparmio maggiore.
Proprio sull’età emerge un primo aspetto su cui fare attenzione. Le norme in vigore fanno decorrere l’esenzione dei veicoli trentennali, esclusi quelli adibiti a uso professionale, dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla costruzione. Salvo prova contraria, conta l’anno della prima immatricolazione, anche all’estero. Un’auto costruita nel 1997 raggiunge quindi la soglia nel 2027. Non deve attendere il 2028 e non va presentata come un veicolo ancora sotto i trent’anni per tutta l’annualità agevolata.
Sotto il profilo ambientale, risparmiare sul bollo alleggerisce il costo di mantenimento di un mezzo anziano, senza richiedere al proprietario alcun passaggio a una tecnologia meno inquinante. Va da sé come da questo effetto non discenda una scelta futura di acquisto.
Il vantaggio fiscale non modifica i divieti di circolazione. In Lombardia sono ad esempio già operative limitazioni strutturali per alcune classi di emissione nei territori individuati dalla Regione. L’esenzione dal pagamento di una tassa non concede un’autorizzazione a entrare in una zona vietata.
Elettrica contro termica, il vantaggio si rovescia
Per le auto elettriche si parte da un’esenzione di cinque anni dalla prima immatricolazione. Terminato questo periodo, la disciplina nazionale prevede per gli autoveicoli elettrici il pagamento di un quarto della tassa della corrispondente vettura a benzina.
In una Regione che applica questo schema, una vettura elettrica immatricolata nel 2020 ha già esaurito nel 2027 il quinquennio iniziale. Se deve versare la tassa ridotta può ritrovarsi a pagare mentre un’automobile a combustione, anche molto più vecchia, accede all’esonero temporaneo. È il rovesciamento da esaminare: il bollo residuo dell’elettrica può superare lo zero della termica ammessa al beneficio.
La disparità non riguarda tutte le elettriche italiane. La Lombardia riconosce un’esenzione permanente ai veicoli elettrici.
Auto storiche, il certificato e l’esenzione
Un secondo equivoco riguarda le vetture di interesse storico fra venti e ventinove anni. La riduzione nazionale del 50% richiede il certificato di rilevanza storica e l’annotazione del riconoscimento sulla carta di circolazione. Nel nuovo decreto legge non compare un’esclusione delle auto con Certificato di rilevanza storica. Una storica a benzina o gasolio, anche con propulsione combinata, fino a 80 kW rientra nel beneficio se soddisfa le condizioni richieste.
Diverso è accostare una storica oltre 80 kW a un’automobile ordinaria entro la soglia. La prima potrebbe restare soggetta al bollo ridotto, la seconda ottenere l’azzeramento. Anche il minor risparmio di chi pagava già la metà va distinto da una maggiore imposta finale; nella simulazione.
Per i trentennali l’esenzione dalla tassa di possesso non esaurisce infine sempre gli obblighi. In Toscana è ad esempio prevista una tassa forfettaria di circolazione di 29,82 euro per le auto di questa fascia utilizzate su strade pubbliche.
Due auto dello stesso proprietario
Una criticità nasce quando il contribuente possiede più autovetture ammesse. Il decreto individua quella di minore potenza e, a parità di kW, quella con il bollo meno elevato. Non assegna quindi al proprietario la scelta del mezzo sul quale ottenere il risparmio maggiore. Se entrambe le auto hanno 80 kW, ma una paga meno per effetto della tariffa o di un’agevolazione preesistente, il beneficio si concentra sulla vettura con il conto più basso.
Il certificato storico entra in gioco proprio qui. Se lo sconto rende la storica il veicolo fiscalmente meno oneroso viene esentata mentre l’altra resta soggetta al pagamento ordinario. È un effetto dell’ordine di selezione, differente dall’ipotetica esclusione delle vetture con Certificato di rilevanza storica. L’automobilista può quindi risparmiare meno di quanto avrebbe ottenuto scegliendo l’auto più costosa da mantenere sul piano tributario.
La struttura personale dell’agevolazione invita anche a distinguere il bilancio della famiglia dalla posizione del singolo soggetto passivo. Il risparmio dipende dal numero di veicoli utilizzati quotidianamente, ma anche da chi risulta tenuto a pagarne la tassa.
Immatricolazione a dicembre e doppio beneficio
Il primo bollo di un veicolo nuovo cade entro il mese d’immatricolazione con possibilità di versamento nel mese seguente quando la registrazione avviene negli ultimi dieci giorni. Per le autovetture oltre 35 kW, il primo periodo deve superare otto mesi e arrivare a una delle scadenze di aprile, agosto o dicembre.
Se consideriamo un’auto da 80 kW immatricolata in Toscana il 20 dicembre 2026. Applicando le regole descritte, il primo periodo va da dicembre 2026 ad agosto 2027, per nove mesi, con termine di pagamento nel mese seguente all’immatricolazione. Il rinnovo porta poi a un altro versamento nel settembre 2027, relativo al periodo settembre 2027-agosto 2028.
L’articolo 2 lega l’esenzione al termine ordinario di pagamento compreso fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Incrociando questo criterio con l’esempio, la lettura porta a comprendere entrambi i versamenti purché restino soddisfatti i requisiti. Il beneficio raggiungerebbe due diversi periodi tributari della medesima auto.
Da qui non discende che qualunque auto targata a dicembre ottenga due esenzioni. Se il primo pagamento scade ordinariamente nel 2026, rinviarlo di propria iniziativa a gennaio non lo trasferisce nell’anno agevolato. Conta la scadenza prevista in quanto una tassa già dovuta non diventa esente per effetto del ritardo nel versamento.
Questo incrocio introduce una disparità temporale fra auto simili. Con la stessa potenza e la stessa alimentazione, due mezzi possono ottenere un beneficio diverso soltanto perché hanno calendari tributari differenti.
Moto, autonomie speciali e differenze regionali
Anche per motocicli e ciclomotori il beneficio è limitato a un veicolo per persona fisica e riguarda mezzi a benzina, pure in combinazione con altra propulsione. La norma non pone per questi veicoli il tetto di 80 kW previsto per le auto, ma richiede che il contribuente non risulti soggetto alla tassa per alcuna autovettura entro quella soglia.
Sul territorio, l’articolo 2 contempla l’applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa come tributo proprio.












