Se il termine ordinario di pagamento cade nel 2026, il bollo resta dovuto per l’importo previsto, anche quando copre mesi del 2027. Un rinnovo da versare nel 2027 può invece rientrare nell’esenzione. Per fare un esempio concreto, se il bollo termina a novembre, il rinnovo si paga a dicembre e quasi tutto il periodo successivo ricade nel 2027: perché versare un’annualità quando è stata prevista un’esenzione per il nuovo anno? Il dubbio nasce dall’incontro fra il calendario del tributo e una misura che utilizza un criterio diverso da quello intuitivo.
A decidere è il termine entro cui il versamento risulta ordinariamente dovuto, non la suddivisione dei mesi coperti dalla tassa. Un’auto con periodo tributario in scadenza a dicembre 2026 può dunque trovarsi in una posizione differente da una con scadenza a novembre.
La norma guarda al termine di pagamento
Il riferimento è normativo è il decreto legge 162 del 2026 nella parte relativa ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine di pagamento cade fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Il criterio individua i versamenti agevolabili attraverso la loro scadenza ordinaria. In pratica un pagamento dovuto nel 2026 resta dovuto anche se il periodo tributario prosegue nel 2027. Una scadenza di pagamento nel nuovo anno consente l’accesso al beneficio.
Quando il calendario della targa prevede che un bollo auto in scadenza a novembre sia rinnovato entro dicembre 2026, l’esenzione del nuovo anno non elimina il versamento. Va corrisposto l’importo dovuto per il periodo previsto. In un esempio di rinnovo annuale, il nuovo periodo può andare da dicembre 2026 a novembre 2027. Undici mesi ricadono nel nuovo anno, ma il pagamento appartiene alla finestra ordinaria di dicembre 2026.
Lo stesso risultato riguarda chi deve già pagare entro novembre 2026. A cambiare può essere il periodo al quale la tassa si riferisce, senza che cambi il dato per questa misura. Il pagamento è dovuto nel 2026.
Un bollo auto con periodo precedente in scadenza a dicembre 2026, da rinnovare a gennaio 2027, ricade nella finestra temporale dal nuovo decreto legge. Il versamento è allora esentato per intero se contribuente e veicolo rispettano tutti i requisiti.
C’è anche un dettaglio da considerare nel calendario: il 31 gennaio 2027 cade di domenica. Nei territori che applicano il rinvio al primo giorno lavorativo, il termine slitta al primo febbraio.
Pagare soltanto i mesi del 2026 non è un’opzione
Il decreto non autorizza a dividere il bollo annuale versando la quota riferita al 2026 e cancellando quella relativa al 2027. Se il pagamento è dovuto nel 2026, la nuova misura lascia fermo l’importo previsto per quel versamento. Si immagini un rinnovo di 180 euro per dicembre 2026-novembre 2027, dovuto entro dicembre. Dividere la somma per dodici porta a 15 euro al mese, ma pagare soltanto i 15 euro riferiti a dicembre non soddisfa un’obbligazione di 180 euro. I restanti 165 euro non vengono eliminati dall’esenzione. Di conseguenza un versamento parziale può lasciare una posizione tributaria da regolarizzare.
L’altra ipotesi è pagare l’annualità intera e chiedere poi indietro la parte riferita al nuovo anno. Anche qui il testo dell’esenzione non introduce una restituzione dei mesi del 2027 coperti da un versamento dovuto nel 2026. Nell’esempio dei 180 euro, la quota aritmetica di 165 euro riferita a gennaio-novembre 2027 non diventa un credito soltanto perché viene annunciata un’esenzione. Per richiedere una restituzione serve una causale prevista dalla disciplina applicabile. Il sovrapporsi del periodo pagato con il 2027 non crea il meccanismo di rimborso descritto nel dubbio iniziale.
Restano possibili i rimborsi ordinari
L’esclusione del rimborso automatico collegato al 2027 non cancella i diritti riconosciuti da altre norme. Chi ha pagato due volte lo stesso bollo auto è quindi chiamato a verificare quella specifica causale, anziché collegare la domanda alla nuova esenzione.
Ci sono anche restituzioni parziali legate a eventi precisi come furto, esportazione e demolizione, con il calcolo della frazione. In Piemonte, ad esempio, per furto o rottamazione, la restituzione richiede anche che il periodo residuo previsto dalla disciplina sia almeno un quadrimestre.
Spostare volontariamente il giorno del pagamento non cambia la data entro cui la tassa doveva essere versata. Un pagamento effettuato nel 2027 per un’obbligazione con termine ordinario nel 2026 non è quindi esente per il semplice rinvio. La misura non viene applicata in base alla data scelta dall’automobilista per eseguire l’operazione.
Chi salta il rinnovo dovuto a dicembre e tenta di pagarlo a gennaio non si mette nella stessa posizione di chi ha un rinnovo previsto a gennaio. Nel primo caso c’è un termine del 2026 superato. Nel secondo, un termine del 2027 che può rientrare nel beneficio. Identico mese di versamento, diversa origine dell’obbligo.
La scadenza nel 2027 è solo uno dei requisiti
Per le auto la misura riguarda persone fisiche soggette al tributo su auto alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. Il veicolo deve essere assicurato e il beneficio resta limitato a un solo mezzo per contribuente. La soglia comprende gli 80 kW esatti.
Quando risultano più autovetture agevolabili, il decreto individua quella con minore potenza; a parità di kW, considera quella per cui sarebbe dovuto il bollo meno elevato. Ne deriva che un rinnovo con termine nel 2027 non è sufficiente per esentare qualsiasi auto intestata alla stessa persona. Contano insieme criterio temporale e requisiti del beneficio.
Per le autonomie speciali, il testo contempla l’applicazione previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare del tributo. Le comunicazioni territoriali restano quindi un riferimento operativo, soprattutto prima di omettere un pagamento o presentare un’istanza.
Come verificare la scadenza della propria targa
La verifica parte dalla ricevuta dell’ultimo bollo, sulla quale identificare il periodo già pagato, e prosegue attraverso i servizi della Regione o Provincia autonoma competente. Anche Aci offre un calcolatore che utilizza gli archivi territoriali o i dati inseriti e restituisce quanto dovuto. Per il rinnovo il calcolo viene effettuato dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo pagato.
Per un periodo in scadenza a novembre, il servizio di calcolo del rinnovo entra nella sua finestra a dicembre. Per una scadenza di dicembre, a gennaio. Bisogna quindi distinguere la disponibilità della simulazione dal riconoscimento dell’agevolazione con la consultazione delle istruzioni pubblicate dall’ente competente.
Se la ricevuta contiene un errore di targa o periodo, il problema va trattato come rettifica del versamento, quando prevista, oppure secondo la procedura indicata dall’amministrazione.












