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Multe più pesanti con minori in auto, arriva la proposta

da virgilio.it

Passare con il rosso, non rispettare una precedenza o usare il cellulare alla guida potrebbe costare di più quando nell’abitacolo viaggia un minore. A prevederlo è l’articolo 123 dello schema di decreto legislativo che riscrive il Codice della Strada: per le violazioni comprese nel suo campo di applicazione, la presenza del passeggero farebbe aumentare del 10% la sanzione pecuniaria. Alla stessa maggiorazione sarebbero esposti gli automobilisti al volante di vetture con potenza superiore a 150 kilowatt, ma a contare è anche il saldo punti della patente.

Il meccanismo lega l’importo da pagare alle circostanze in cui viene commessa la violazione. Nel caso dei minori, il presupposto è la responsabilità aggiuntiva assunta da chi trasporta persone che il legislatore intende proteggere. Anche un bambino assicurato al seggiolino rientrerebbe quindi nella previsione se il conducente commettesse una delle infrazioni interessate: la regolarità del sistema di ritenuta e la condotta al volante restano due aspetti distinti.

Quando scatta l’aumento per minori e disabilità motoria

Nell’articolo 123 sono richiamati i veicoli di categoria diversa da M2 e M3 che trasportano minori oppure persone con disabilità motoria, con un’esclusione riferita ai casi dell’articolo 59. Quanto all’età, la disposizione parla di minori: il suo ambito comprende anche gli adolescenti e non coincide con quello degli obblighi relativi ai seggiolini.

Per autobus e altri mezzi delle categorie M2 e M3 il testo segue una strada separata. Un’altra lettera dello stesso comma prevede infatti il 10% in più quando questi veicoli trasportano scolari o studenti. Sul versante delle auto private la condizione resta invece la presenza a bordo del passeggero indicato dalla norma, senza che venga richiesto un rapporto di parentela con chi guida.

Ampio ma delimitato è l’elenco delle violazioni coinvolte. La maggiorazione si riferisce alle sanzioni amministrative pecuniarie della Tabella 1 richiamata dall’articolo 121, per le violazioni delle disposizioni dei titoli II, III e IV del nuovo testo. Nell’uso quotidiano dell’auto, il cambiamento può quindi interessare comportamenti come il superamento dei limiti di velocità, il mancato rispetto del semaforo, le violazioni della precedenza e l’impiego vietato dello smartphone.

Restano fuori dal sistema alcuni illeciti molto frequenti nella circolazione urbana. L’articolo 125 esclude gli aumenti e le riduzioni quando la violazione riguarda la sosta tariffata, il mancato pagamento per l’ingresso nella Ztl e i divieti di sosta o fermata imposti dalla segnaletica. Quest’ultima precisazione impedisce di trasformare l’eccezione in un’esenzione generale per qualsiasi comportamento irregolare durante una sosta: il confine è quello fissato dai rinvii normativi.

Come si calcola l’aumento del 10%

Per capire quanto incide il nuovo criterio, il punto di partenza è il minimo edittale, l’importo minimo stabilito per quella violazione. Applicando una sola maggiorazione del 10%, una sanzione base di 250 euro salirebbe a 275: l’aggravio sarebbe di 25 euro. Lo stesso calcolo porta un importo di 80 euro a 88 e uno di 170 a 187.

Auto oltre 150 kW: una soglia di circa 204 CV

Un’altra novità rilevante il settore automotive riguarda la potenza della vettura in quanto compare una soglia superiore a 150 kW per i veicoli della categoria internazionale M1. Convertiti in cavalli vapore, 150 kilowatt corrispondono a circa 204 CV.

Dietro la sigla M1 si trovano i veicoli destinati al trasporto di persone con non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, secondo la classificazione europea. L’etichetta comprende le normali auto e non identifica una categoria commerciale di lusso.

Altrettanto importante è la scelta di attribuire un peso economico al saldo della patente. Lo schema prevede l’aumento di un decimo per il conducente che, al momento dell’accertamento, abbia un punteggio inferiore a venti punti e fino a dieci. Un automobilista con 15 punti rientra nella fascia descritta. A rilevare è il saldo registrato al momento dell’accertamento dell’illecito.

Nel sistema attuale, all’atto del rilascio vengono attribuiti 20 punti, dai quali si sottraggono quelli previsti per alcune violazioni. Il progetto aggiungerebbe dunque una conseguenza economica collegata a un dato che oggi serve già a registrare gli effetti di precedenti infrazioni. La lettura che emerge è quella di un controllo più severo sui conducenti con un punteggio ridotto. A parità di nuova condotta, la posizione incide anche sulla somma da pagare.

Fra le altre circostanze da cui può derivare il 10% in più compaiono la recidiva della stessa violazione nell’arco di cinque anni e la circolazione con un veicolo che non abbia effettuato la revisione da oltre sei mesi rispetto alla scadenza prescritta. Per quest’ultima ipotesi, il testo fa salvi i casi disciplinati dall’articolo 79, dedicato proprio alle revisioni e alle azioni di richiamo.

Le altre maggiorazioni e le modalità di accertamento

A seconda delle circostanze sono previsti aumenti di un quinto, di un terzo, della metà e fino al raddoppio. Nel quadro rientrano situazioni quali l’ebbrezza o l’assunzione di stupefacenti, i sinistri, l’impiego di documenti falsi e la circolazione senza assicurazione.

L’articolo 125 regola l’applicazione degli aumenti e pone un limite ovvero l’importo risultante non può superare il triplo di quello previsto per la violazione. Dallo stesso articolo deriva la competenza dell’organo accertatore ad applicare le maggiorazioni nel verbale. Qualora i presupposti emergano solo in seguito e il pagamento non sia stato effettuato, lo schema contempla una richiesta di integrazione dalla cui notifica ripartono i termini per pagare o ricorrere.

La maggiorazione si inserisce in un riordino che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenta come una riduzione generale degli importi di base accompagnata da un trattamento più severo delle condotte pericolose.

Intanto restano pienamente operativi gli obblighi di protezione dei bambini già stabiliti dal Codice vigente. Nelle normali condizioni previste per il trasporto in autovettura, i bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere assicurati con un sistema di ritenuta omologato e adeguato. Per quelli di età inferiore a quattro anni è previsto anche il dispositivo antiabbandono, nei casi indicati dall’articolo 172.

Quando potrebbero entrare in vigore le nuove norme

Resta infine il calendario, nel quale occorre distinguere due passaggi. L’articolo 289 dello schema indica il primo aprile 2027 per l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada e il primo gennaio 2028 per l’acquisto di efficacia delle sue disposizioni, comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Se quel termine si collocasse oltre gennaio, il testo prevede il primo aprile 2028, subordinatamente all’emanazione del regolamento.