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Nuovo Codice della Strada, quando una violazione può costare il carcere

da virgilio.it

Una guida dopo aver bevuto, la fuga da un incidente con feriti, una gara improvvisata su strada: per alcune condotte al volante la conseguenza può essere un procedimento penale con il rischio di una pena detentiva.

Nel riordino del Codice della Strada, sette gruppi di reati vengono raccolti in una sequenza di articoli dedicati. Scomponendo le diverse ipotesi si possono individuare venti situazioni: dall’alcolemia superiore alle soglie penali alle scommesse sulle corse clandestine, passando per la reiterazione della guida senza patente. A questo quadro si aggiungono l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, disciplinati dal Codice penale.

Alcol e droghe, le situazioni con conseguenze penali

Il nucleo più articolato del riordino è contenuto nell’articolo 170, dedicato alla guida in stato di ebbrezza, dopo l’assunzione di stupefacenti e al rifiuto degli accertamenti.

Per chi guida con un’alcolemia superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l, lo schema del nuovo Codice della Strada prevede l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda da 800 a 3.200 euro. A queste pene si aggiunge il divieto di guida per un periodo compreso tra sei mesi e un anno.

Superata la soglia di 1,5 g/l, il trattamento diventa più severo: l’arresto va da sei mesi a un anno mentre l’ammenda oscilla tra 1.500 e 6.000 euro. Le conseguenze accessorie comprendono il divieto di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo.

La guida dopo l’assunzione di stupefacenti, nei termini stabiliti dalla disposizione, è punita con l’arresto da sei mesi a un anno e un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Anche per questa fattispecie sono indicati il divieto di guida da uno a due anni e la confisca del mezzo.

Quando il conducente provoca un incidente con un’alcolemia superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l, le pene raddoppiano: l’arresto può arrivare a un anno e l’ammenda va da 1.600 a 6.400 euro. Il divieto di guida dura da uno a due anni; per il veicolo è inoltre previsto un divieto di marcia di 180 giorni.

Più pesanti le conseguenze se l’incidente viene provocato con un’alcolemia superiore a 1,5 g/l oppure nelle condizioni previste per gli stupefacenti. In questa situazione, lo schema stabilisce l’arresto da uno a due anni e un’ammenda da 3.000 a 12.000 euro, insieme al divieto di guida permanente e alla confisca del veicolo.

Anche il rifiuto degli accertamenti previsti per alcol o stupefacenti ha conseguenze penali: la pena indicata è l’arresto da sei mesi a un anno, accompagnato da un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Completano il quadro il divieto di guida da sei mesi a due anni e la confisca del mezzo.

Quando aumentano le pene

Gli importi di base non esauriscono il rischio sanzionatorio. All’interno dell’articolo 170, gli aumenti dipendono da una serie di condizioni:

  • meno di 21 anni o patente B conseguita da meno di tre anni: le sanzioni delle ipotesi richiamate, compreso il rifiuto, aumentano da un terzo alla metà.
  • attività di trasporto e particolari veicoli: lo stesso incremento interessa le categorie professionali indicate e chi conduce mezzi oltre 3,5 tonnellate, anche considerando il complesso con rimorchio, autobus, altri autoveicoli con più di otto posti oltre al conducente, autoarticolati e autosnodati.
  • fascia notturna: se il reato è commesso dopo le 22 e prima delle 7, è l’ammenda ad aumentare da un terzo alla metà; questo specifico aggravamento non riguarda la durata dell’arresto.
  • recidiva nel biennio: per l’alcolemia superiore a 1,5 g/l e per la fattispecie relativa agli stupefacenti, lo schema dispone il divieto permanente di guida.
  • veicolo di una persona estranea: quando la confisca non può colpire il mezzo per questa ragione, raddoppia la durata del divieto di guida a tempo determinato.

Ai conducenti dei veicoli pesanti e degli autobus si applica il divieto permanente già per l’alcolemia oltre 1,5 g/l o per il reato relativo agli stupefacenti, anche senza incidente.

Lavori di pubblica utilità, l’alternativa prevista per alcol e droghe

All’interno dell’articolo 170, lo schema contempla una possibilità specifica di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Occorre che l’imputato non si opponga e il beneficio può operare una sola volta.

Lo svolgimento positivo consente al giudice di dichiarare estinto il reato, dimezzare il divieto di guida e revocare la confisca del mezzo sequestrato, salvo che il veicolo sia già stato.

Se gli obblighi vengono violati, il giudice valuta motivi, entità e circostanze dell’inadempimento e può ripristinare le conseguenze previste attraverso la revoca della pena sostitutiva.

Fuga dopo un incidente

La mancata fermata è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, alla quale si aggiunge il divieto di guida da uno a tre anni. Per questa fattispecie il testo contempla anche la possibilità di arresto da parte della polizia nei termini speciali indicati dalla norma. L’omessa assistenza alle persone ferite comporta invece la reclusione da uno a tre anni e il divieto di guida da un anno e sei mesi a cinque anni.

L’articolo 172 prende in considerazione la fuga dopo l’ordine di fermarsi impartito dalla polizia stradale nell’esercizio delle funzioni oppure dopo la forzatura di un posto di blocco. Per integrare questa fattispecie occorre che la fuga avvenga con modalità tali da mettere in pericolo l’incolumità altrui. La pena indicata è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Seguono un divieto di guida da due anni a cinque anni e sei mesi e la confisca del veicolo, salvo l’appartenenza a una persona estranea al reato.

Guida senza patente

Il riferimento è a chi guida senza aver mai conseguito la patente, con il titolo revocato, con mancato rinnovo dovuto all’assenza dei requisiti fisici e psichici oppure durante un divieto permanente di guida.

Perché operi il reato descritto dallo schema il conducente deve essere stato già sanzionato con provvedimento definitivo, nei cinque anni precedenti, per la violazione richiamata. È il presupposto a far scattare l’arresto fino a un anno.

Tra gli effetti accessori compaiono il divieto di guida da quattro a otto mesi e, con la condanna, la confisca del veicolo, escluso quello di una persona estranea. Quando la confisca non è possibile, il testo dispone che la sanzione del divieto di guida sia aumentata da cinque a dodici mesi.

Targhe falsificate o manomesse

Chi falsifica, manomette o altera una targa automobilistica, oppure utilizza una targa così modificata, ricade nel richiamo agli articoli 477 e 482 del Codice penale effettuato dall’articolo 168.

Per la falsificazione commessa dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, l’articolo 477 prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. Applicando al privato la riduzione di un terzo stabilita dall’articolo 482, l’intervallo diventa da quattro mesi a due anni.

Lo schema aggiunge la confisca della targa irregolare. Sono quindi da tenere distinti il soggetto che realizza il falso, l’utilizzo del contrassegno alterato e la necessità di identificare il veicolo-

Gare clandestine e sfide in velocità

La gara clandestina viene definita attraverso l’organizzazione o l’accordo tra più utenti, l’assenza dell’autorizzazione prescritta e la mancata rispondenza ai regolamenti sportivi indicati. Nella fattispecie organizzata rientrano anche chi promuove, dirige o agevola la competizione. Un trattamento diverso è previsto per le altre gare di velocità con veicoli a motore, fuori da quelle ipotesi.

Lo schema del nuovo Codice della Strada prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa da 25.000 a 100.000 euro per chi organizza, promuove, dirige o agevola una gara clandestina. Le stesse pene si applicano a chi partecipa alla competizione.

Se dalla gara clandestina derivano lesioni personali, la reclusione prevista sale da tre a sei anni. Quando invece la competizione causa la morte di una o più persone, l’intervallo diventa da sei a dodici anni. Un trattamento diverso riguarda chi gareggia in velocità nelle altre ipotesi considerate dalla norma: in questo caso sono stabilite la reclusione da sei mesi a un anno e una multa compresa tra 5.000 e 20.000 euro.

Anche per queste altre gare, le conseguenze diventano più severe in presenza di vittime o feriti. In caso di lesioni personali, la pena detentiva va da due a cinque anni; se deriva la morte di una o più persone, è prevista la reclusione da sei a dieci anni.

Infine, effettuare scommesse sulle gare clandestine richiamate dalla disposizione è punito con la reclusione da tre mesi a un anno, accompagnata da una multa da 5.000 a 25.000 euro.

Parcheggiatori abusivi

Due condizioni alternative fanno entrare nell’ambito penale l’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, disciplinato dall’articolo 167: l’impiego di minorenni, oppure la ripetizione della condotta da parte di chi è già stato sanzionato con provvedimento definitivo per l’illecito richiamato.

In entrambe le situazioni, la pena proposta è l’arresto da sei mesi a un anno, insieme a un’ammenda da 3.000 a 8.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. La disposizione comprende l’attività svolta avvalendosi di altre persone e chi determina altri a esercitarla abusivamente.

Alle conseguenze penali si aggiungono la confisca delle somme percepite, l’ordine di allontanamento e il divieto di tornare nello stesso luogo prima che siano trascorse 48 ore.

Omicidio e lesioni stradali

Oltre ai sette gruppi riordinati nel progetto, restano i reati previsti dal Codice penale. Per comprenderne la portata basta pensare a una precedenza negata: la violazione stradale può avere conseguenze ulteriori quando causa per colpa la morte o lesioni gravi o gravissime a un’altra persona.

L’omicidio stradale, disciplinato dall’articolo 589-bis, parte da una pena base di due a sette anni di reclusione. Nelle ipotesi aggravate più severe individuate dalla disposizione, l’intervallo è di otto a dodici anni. Quando il conducente causa la morte di più persone oppure morti e lesioni ad altre persone, la pena per la violazione più grave può essere aumentata fino al triplo, con il limite di 18 anni previsto da quella specifica regola.