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Multe autovelox, il dettaglio sull’omologazione da controllare prima di pagare

da virgilio.it

Basta che sul verbale manchi la parola omologato per non pagare una multa dell’autovelox? La risposta è no, anche se proprio l’omologazione può diventare decisiva per contestare un accertamento.

Al rientro dalle vacanze, davanti a una sanzione per eccesso di velocità, la tentazione di chiudere subito la pratica con lo sconto è comprensibile. Prima di scegliere conviene però capire quale dispositivo abbia effettuato la misurazione e secondo quale disciplina fosse utilizzabile. Il decreto ministeriale dell’8 giugno 2026 ha introdotto un nuovo quadro per omologazione, taratura e verifiche di funzionalità che vale la pena approfondire.

Il dettaglio da controllare nel verbale della multa

Il punto di partenza è la parte del verbale dedicata all’apparecchiatura. Nome del modello, eventuale versione, numero identificativo e riferimenti ai provvedimenti ministeriali permettono di risalire allo strumento impiegato senza confonderlo con altri prodotti della stessa famiglia.

Se compare solo un decreto di approvazione, il controllo non può dirsi concluso. Da quella citazione non discende che il dispositivo fosse privo dei requisiti richiesti: potrebbe entrare in gioco il regime introdotto nel luglio 2026 oppure la documentazione disponibile potrebbe comprendere provvedimenti non trascritti integralmente nel verbale.

All’opposto, scrivere omologato non sostituisce l’esistenza del titolo e la corrispondenza dell’apparecchio al prototipo autorizzato. Il nuovo decreto disciplina proprio omologazione del prototipo e conformità dei dispositivi: sono i passaggi da ricostruire nei documenti.

Anche l’espressione “omologazione della postazione” richiede cautela. L’omologazione riguarda il prototipo del dispositivo o del sistema; collocazione lungo la strada, configurazione d’impiego e controlli sul singolo esemplare appartengono a verifiche collegate ma distinte.

Approvazione e omologazione hanno alimentato i ricorsi

All’origine del contenzioso c’è l’articolo 142 del Codice della Strada che attribuisce valore di fonte di prova alle risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, anche quando misurano la velocità media. Non è dunque una questione limitata al classico autovelox che fotografa il passaggio in un punto preciso.

Con l’ordinanza 10505 del 2024, la Corte di Cassazione ha escluso che la semplice approvazione ministeriale potesse essere considerata equivalente all’omologazione richiesta per l’accertamento della velocità. La distinzione si fonda anche sull’articolo 192 del regolamento di esecuzione: i procedimenti presentano presupposti e funzioni differenti, pur condividendo alcuni passaggi amministrativi.

Nel caso esaminato, l’assenza dell’omologazione era un dato acquisito nel giudizio. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Comune di Treviso e lasciato ferma la decisione favorevole all’automobilista.

La distinzione è stata ribadita dall’ordinanza 8797 del 2026. Chiamata a esaminare un accertamento della Polizia locale di Quero Vas, la Seconda sezione civile ha censurato l’equiparazione tra approvazione e omologazione sulla quale si era basato il Tribunale di Belluno. Il provvedimento ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione: non si tratta di un annullamento collettivo delle sanzioni emesse con apparecchi analoghi.

Di poco precedente è l’ordinanza 7374 del 2026, relativa a verbali elevati a Pescara. In quel procedimento il ricorso dell’automobilista è stato respinto. Nella motivazione la Corte ha però richiamato l’onere dell’amministrazione di provare, in presenza di contestazione, l’omologazione iniziale e la taratura periodica. La documentazione della verifica compiuta entro l’anno precedente alle infrazioni ha avuto un ruolo nella decisione sulle censure esaminate.

Dal 12 luglio 2026 cambia il controllo sull’Allegato B

Il decreto 125 del 2026 definisce requisiti e procedure per l’omologazione dei prototipi e li ha affiancati alle regole sulla taratura e sul funzionamento degli apparecchi. La disposizione che incide sulla lettura dei verbali è contenuta nell’articolo 6: i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti elencati nell’Allegato B si intendono omologati ai fini del provvedimento.

Ne consegue che, per una rilevazione compiuta dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, il richiamo a un precedente decreto di approvazione non basta a dimostrare l’assenza di omologazione. Bisogna verificare se quell’apparecchio corrisponda a uno dei prototipi ammessi al regime transitorio e alla configurazione autorizzata.

Nelle due pagine dell’Allegato B figurano 25 voci di prototipo, ciascuna associata a un decreto. Non sono 25 autovelox fisicamente installati lungo le strade, né un elenco di singole matricole già controllate una per una. Tra i nomi compaiono per esempio Tutor 3.0, Vergilius Plus e Autovelox 106SE Radar, ma è l’abbinamento esatto tra prototipo e provvedimento a guidare la verifica.

Attenzione anche alla data della prima approvazione: alcune voci rinviano a conferme di provvedimenti più vecchi. Per i prototipi non coperti dall’Allegato B il decreto prevede percorsi di omologazione, con documentazione e valutazioni ministeriali; l’eventuale rilascio di un nuovo titolo deve essere verificato, senza presumere che l’elenco iniziale esaurisca per sempre tutti i dispositivi utilizzabili.

Per le multe precedenti conta quando è avvenuta la rilevazione

Il nuovo decreto non contiene una disposizione che cancelli indistintamente i verbali precedenti, disponga rimborsi generalizzati o riapra tutti i termini di opposizione. Dalla sua lettura non si può neppure ricavare, senza un esame giuridico del singolo caso, che ogni rilevazione passata sia stata automaticamente sanata dall’inclusione del prototipo nell’Allegato B. Per i procedimenti ancora aperti restano da valutare la disciplina applicabile al fatto, i documenti dell’amministrazione e le questioni proposte nel ricorso.

Un altro controllo passa dal portale pubblico dedicato agli autovelox. Il censimento raccoglie le informazioni comunicate dalle amministrazioni e dagli enti competenti, tra cui marca, modello, versione, matricola quando presente, riferimenti ai decreti e dati sulla collocazione nei casi previsti. La consultazione può aiutare a identificare lo strumento, ma l’iscrizione non equivale a una nuova omologazione.

Alla taratura si affiancano le verifiche di funzionalità, che riguardano il funzionamento del dispositivo o del sistema nelle condizioni previste. Il decreto del 2026 richiede che siano documentate e chiarisce che non sostituiscono la taratura eseguita dal laboratorio accreditato.

Quali documenti chiedere prima di valutare un ricorso

La richiesta di accesso agli atti può riguardare il provvedimento ministeriale pertinente, le estensioni o conferme, l’identificazione del dispositivo, il certificato di taratura e i verbali delle verifiche di funzionalità. A seconda del motivo di contestazione, acquistano rilievo anche le immagini dell’infrazione, gli atti sulla segnaletica e le autorizzazioni relative al tratto stradale.

Conviene allora indicare numero del verbale, data e luogo della rilevazione e precisare quali elementi si intendano verificare. L’obiettivo è collegare apparecchio, misurazione e requisiti vigenti in quel momento.