Guide utili

Che fine fanno i soldi delle multe? La novità allo studio nel Codice della Strada

da virgilio.it

Quando paghiamo una multa, dove finiscono quei soldi? Vanno al Comune, finanziano la manutenzione dell’asfalto oppure sostengono l’attività della polizia? La risposta cambia secondo il tipo di violazione e l’amministrazione coinvolta: il sistema in vigore non prevede un’unica destinazione per tutti i proventi. Proprio questa frammentazione è uno degli aspetti sui quali interviene la proposta di revisione del Codice della Strada.

Al centro del progetto c’è una divisione destinata a incidere sui rapporti finanziari tra amministrazioni: il 70% delle entrate all’ente proprietario della strada e il restante 30% a quello da cui dipende chi ha accertato l’infrazione. A presentare la proposta è stato lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come vengono utilizzati oggi i soldi delle multe

Nella disciplina generale, i proventi spettano allo Stato quando l’accertamento proviene dai suoi organi. Se intervengono gli agenti di Regioni, Province o Comuni, le entrate sono attribuite alle rispettive amministrazioni. Restano le disposizioni speciali, fra le quali quelle sui rilevamenti della velocità.

Per gli enti territoriali, il 50% dei proventi soggetti al regime ordinario è vincolato. All’interno di questa metà, almeno un quarto finanzia la segnaletica e almeno un altro quarto il potenziamento dei controlli: ciascuna delle due quote equivale dunque al 12,5% del totale di riferimento. La parte rimanente della quota vincolata può sostenere le altre finalità elencate dalla norma. Fra queste figurano manutenzione, protezione degli utenti vulnerabili, educazione stradale e, alle condizioni previste, assistenza e previdenza della polizia locale.  La Giunta determina annualmente le destinazioni, potendo riservare agli stessi scopi anche tutto o parte dell’altro 50%.

Autovelox, il meccanismo è già diverso

Un percorso distinto riguarda le sanzioni per superamento dei limiti massimi di velocità rilevate attraverso apparecchiature e sistemi di controllo, come gli autovelox. Nel perimetro dell’articolo 142 del Codice della Strada la ripartizione è già prevista: metà all’ente proprietario della strada, metà all’amministrazione dell’organo accertatore. La disposizione esclude le strade in concessione.

Le somme attribuite secondo quei criteri vanno destinate a manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, segnaletica, barriere e impianti, oppure al rafforzamento dei controlli, comprese le spese di personale ammesse. Il vincolo riguarda quindi l’intero ammontare delle quote.

La proposta: una sola ripartizione

Nella proposta di cambiamento la separazione fra multe per velocità e altre sanzioni verrebbe superata. Lo stesso criterio di distribuzione si applicherebbe ai proventi indipendentemente dal tipo di infrazione e dall’appartenenza statale o territoriale degli organi che l’hanno accertata. Alla pluralità di percorsi subentrerebbe così una formula comune, fondata sul rapporto fra chi controlla e chi possiede la strada. Per seguire il denaro diventerebbe centrale identificare l’ente proprietario del tratto interessato. A quest’ultimo sarebbe riconosciuta la quota prevalente, mentre all’amministrazione responsabile dell’accertamento spetterebbe il 30%.

Per capire il funzionamento ipotizziamo 100 euro di proventi da ripartire secondo il nuovo modello, senza confonderli con l’importo complessivo riportato su un verbale, che può comprendere voci diverse dalla sanzione.

Se l’infrazione fosse accertata dalla polizia di un Comune su una strada di proprietà provinciale, il progetto assegnerebbe 70 euro alla Provincia e 30 al Comune. Su una strada appartenente allo stesso Comune degli agenti entrambe le quote affluirebbero invece alla medesima amministrazione. In quest’ultimo caso non ci sarebbe un trasferimento di 70 euro verso un altro ente, ma resterebbe la distinzione fra gli impieghi consentiti alle due componenti.

Il 70% alla sicurezza, ma con una differenza per lo Stato

Le amministrazioni territoriali proprietarie della strada dovrebbero impiegare quel 70% per manutenzione, messa in sicurezza delle infrastrutture e altre attività rivolte alla sicurezza della circolazione. Segnaletica e barriere di protezione rientrerebbero fra gli interventi finanziabili. Spazio anche alla promozione di comportamenti corretti e all’educazione stradale nelle scuole.

Nella nozione di sicurezza accolta dalla proposta convivrebbero interventi materiali e prevenzione: sistemare una barriera e insegnare ai ragazzi come muoversi nel traffico appartengono a categorie di spesa diverse, entrambe contemplate. Questo specifico obbligo di destinazione della quota del 70% riguarderebbe gli enti territoriali e non lo Stato.

Un secondo nodo riguarda la quota assegnata all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti o i militari. Nella sintesi ministeriale, quel 30% è associato alle attività di controllo e notifica. Soltanto una parte della quota dovrebbe essere obbligatoriamente riservata al potenziamento dei controlli.

Ci sarebbero più soldi per le strade?

Nel regime ordinario degli enti territoriali, confrontando basi omogenee, passare dal minimo vincolato del 50% a una quota del 70% comporterebbe un incremento di venti punti percentuali. Il risultato andrebbe però valutato insieme alla nuova distribuzione fra amministrazioni e agli impieghi ammessi.

Dove opera già il regime speciale dell’articolo 142, il ragionamento è diverso: le somme ripartite sono già interamente destinate alle finalità previste dalla norma, che comprendono infrastrutture e controlli. Il nuovo assetto potrebbe cambiare beneficiari e composizione della spesa.

C’è poi una distinzione economica fra riservare un’entrata alla sicurezza e aggiungere nuovi finanziamenti. Una quota più elevata potrebbe sostenere interventi aggiuntivi oppure coprire attività che l’ente avrebbe comunque finanziato attraverso altre entrate.

Per cercare una risposta documentata non occorre aspettare la riforma. Gli enti locali devono già trasmettere ogni anno una relazione sui proventi dell’esercizio precedente e sul loro impiego. Alla scadenza ordinaria del 31 maggio si affianca l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’amministrazione entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Ministero dell’Interno pubblica a sua volta le relazioni ricevute entro sessanta giorni.

Il 13 settembre 2026 indicato per la consultazione è il termine entro cui le associazioni sono chiamate a esprimersi sul materiale ricevuto. Prima che il progetto produca effetti, servirà il completamento del percorso normativo e andranno verificate le disposizioni definitive, comprese decorrenza e disciplina transitoria.

La proposta ha prova quindi a rendere più comprensibile la distribuzione delle risorse, ma il giudizio conclusivo ovvero una valutazione definitiva dipenderà anche dai dettagli ancora aperti. Quanto del 30% sarà riservato ai controlli? Quali obblighi resteranno in capo allo Stato? E quanto sarà semplice verificare le spese effettive?