Quindici centimetri di vegetazione oltre il limite della proprietà, dodici verbali e un conto nominale che supera i duemila euro.
A Mestre, una siepe condominiale è diventata il centro di una contestazione che riguarda tanto la manutenzione del verde quanto l’individuazione delle persone da sanzionare. Ciascuno dei dodici destinatari ha ricevuto una richiesta di 182,30 euro. Secondo la polizia locale, la siepe restringeva lo spazio stradale. L’ingombro segnalato interessava precisamente il marciapiede e non la corsia percorsa dalle automobili.
Dodici verbali per una sola siepe
A sorprendere i proprietari è stata soprattutto la moltiplicazione dei verbali. Per nove appartamenti sono state coinvolte undici persone, perché due abitazioni risultavano in comproprietà tra marito e moglie. All’elenco si è aggiunto il titolare di un garage. Nessuna ripartizione di una sola spesa condominiale secondo il racconto dei residenti, ma a ciascun destinatario sarebbe stato chiesto di pagare il proprio importo.
Secondo l’amministratrice del condominio, la manutenzione della siepe veniva eseguita tre volte all’anno, con due potature concentrate fra giugno e settembre. Di fronte ai verbali, i residenti avrebbero preferito una segnalazione all’amministrazione del palazzo, così da procedere rapidamente con un ulteriore taglio. Al loro disappunto contribuisce la descrizione dei luoghi: un marciapiede largo oltre due metri, affiancato da una pista ciclabile, sarebbe rimasto percorribile nonostante la sporgenza.
Dal comando arriva una lettura diversa. Il comandante della polizia locale ha difeso gli agenti e richiamato a un orientamento della Corte di Cassazione che sancisce la necessità di coinvolgere tutti i comproprietari. A precedere l’intervento, secondo la sua ricostruzione, sarebbero stati due esposti relativi alla siepe.
Cosa prevede il Codice della Strada
Il riferimento nazionale è l’articolo 29 del Codice della Strada: secondo cui i proprietari confinanti devono mantenere le siepi senza restringere o danneggiare la strada e tagliare i rami oltre il confine che nascondano i segnali o ne compromettano la leggibilità.
Che l’ingombro riguardi un percorso pedonale non rende estraneo il Codice della Strada. Normativa alla mano, la strada comprende l’area a uso pubblico destinata alla circolazione anche dei pedoni, oltre che dei veicoli e degli animali.
Una definizione ancora più esplicita arriva dall’articolo 3 per cui il marciapiede è una parte della strada, esterna alla carreggiata, riservata ai pedoni. Anche la pista ciclabile possiede una destinazione specifica, essendo riservata alla circolazione dei velocipedi. In pratica la presenza della ciclabile accanto al camminamento non permette di sommare automaticamente le due superfici per considerare irrilevante una riduzione dello spazio pedonale.
Quindici centimetri di sporgenza, c’è una tolleranza?
Non è prevista una franchigia espressa per le piccole sporgenze. Per stabilire la violazione bisogna valutare il restringimento contestato e la situazione dei luoghi. Per un accertamento accurato diventano così importanti il confine stradale, l’estensione della vegetazione e la posizione dell’ingombro. A sua volta, il confine è definito dal Codice della Strada attraverso gli atti relativi alla proprietà stradale o di elementi fisici.
Sul piano della mobilità quotidiana, uno spazio apparentemente ampio può presentare difficoltà quando due persone si incrociano, una carrozzina affianca un accompagnatore oppure occorre evitare altri ostacoli. Si tratta di esempi che spiegano l’attenzione del legislatore nel conservare il passaggio disponibile.
